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Home ATTACCO FRONTALE

Ancora sulla cosiddetta sentenza “salvastupratori”

Maria Milli Virgilio by Maria Milli Virgilio
13 Febbraio 2012
in ATTACCO FRONTALE, TEMATICHE CIVILI
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“Sicurezza pubblica” per le donne e garanzie processuali per i violentatori… Ma il maltrattamento si annida perlopiù in famiglia. E non è solo sessuale

È con piacere che LucidaMente ospita un intervento dell’avvocato Maria Virgilio, esperta in varie tematiche sociali, come la violenza sulle donne, nonché ex assessore al Comune di Bologna. Le sue argomentazioni ben completano il discorso iniziato dalla nostra rivista con il polemico articolo del nostro direttore Rino Tripodi su Le due caste più intoccabili di tutte.

Fanno sempre polemizzare le misure cautelari coercitive che limitano la libertà personale prima della sentenza definitiva. Pensiamo da ultimo agli arresti domiciliari per il comandante Schettino o al carcere per i No Tav: condanna anticipata o presunzione di non colpevolezza?

Immediate e laceranti sono state le prese di posizione sulla sentenza della Cassazione n. 4377 del 2012. Certamente non può piacere che essa parifichi lo stupro di gruppo allo stupro base. E neppure che – quindi – apra le porte del carcere per infliggere la meno gravosa misura degli arresti domiciliari. Ma, per capire, dobbiamo distinguere desideri e diritti, e domandarci come sia potuto accadere.

 Il punto è che quel più duro trattamento per gli autori di violenze sessuali era uno dei frutti avvelenati del pacchetto sicurezza Maroni-Carfagna che nel 2009 era intervenuto con la mano pesante sull’onda della percezione del cosiddetto allarme sociale dello stupro di strada. Per raggiungere l’obiettivo e giustificare l’urgenza del decreto legge, il Governo non aveva messo mano a una riforma specifica e dedicata, ma aveva operato all’interno delle norme speciali previste per i delitti di mafia. Aveva così dovuto operare una doppia parificazione, la prima tra la violenza sessuale base e la violenza di gruppo (e altri reati a sfondo sessuale) e la seconda tra questi e i delitti di mafia (associazione di tipo mafioso e delitti posti in essere con metodi o per finalità mafiose). Da allora il giudice in tutti tali casi ha dovuto applicare obbligatoriamente sempre e solo la custodia cautelare in carcere, senza più poter scegliere nel ventaglio delle varie misure previste dal codice di procedura penale e senza più graduare secondo il criterio della adeguatezza al caso concreto.

La svolta fu operata in nome del bene collettivo “sicurezza pubblica”, come indica il valore dichiarato nel titolo stesso di quella legge e delle altre intervenute in materia. Evidentemente sono ben lontani i tempi in cui faticosamente avevamo spostato la collocazione della violenza sessuale nell’ambito del bene giuridico individuale della “persona”, sganciandolo finalmente dall’altro bene collettivo in auge allora (e fino al 1996), quello della moralità pubblica e del buon costume. Orbene, proprio in nome della sicurezza pubblica, stupro semplice, stupro di gruppo, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, assunsero un trattamento severo, quello riservato alla mafia.

Così, nei provvedimenti Maroni-Carfagna erano stati inseriti il divieto di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari e l’arresto in flagranza per gli autori di stupro (ma non per l’ex che assassina la donna che ha osato interrompere la relazione sentimentale). Era passata anche la difesa legale a spese dello stato e senza alcun limite di reddito, ma solo per le donne che hanno subito violenza di tipo sessuale. Nel decreto d’urgenza furono infilati anche lo stalking, le ronde e l’ergastolo per l’omicidio in occasione (?!) di violenza sessuale. Tutte le novità legislative furono intitolate alla sicurezza «pubblica», giustificando la «straordinaria necessità e urgenza» – indispensabili per scavalcare il Parlamento – con «l’allarmante crescita di episodi collegati alla violenza sessuale» (assunto indimostrato per mancanza di un Osservatorio nazionale).

Non può allora meravigliare che la norma fosse presto portata alla Corte costituzionale che nel 2010 (n. 265) la dichiarò illegittima proprio nella parte in cui aveva disposto l’obbligatorietà della misura di custodia in carcere per i casi di prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni (la sentenza si riferiva a giudizi per questi tipi di delitti). Pur ritenendo corretto assoggettarli a un regime cautelare speciale, riteneva tuttavia ingiusto e irragionevole averli trattati alla pari dei delitti di stampo mafioso, tanto più che altri delitti, pur sanzionati con pene ben più elevate, restavano assoggettati alla regola generale della custodia in carcere «soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata». Si trattava di una presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere che violava il quadro costituzionale di garanzie riservate alla libertà personale. Come non concordare? Infatti la sentenza non provocò dissensi.

Il salto da quei delitti già considerati alla violenza sessuale di gruppo lo ha fatto la Cassazione, con una interpretazione adeguatrice ai principi già affermati dalla Corte, essendone logico e ragionevole sviluppo. La sentenza o, meglio, i resoconti e commenti dei media hanno fatto polemizzare. Con quale risultato a favore della libertà femminile? Ancora una volta l’attenzione è focalizzata sui delitti di violenza sessuale e tanta visibilità (dopo tanto secolare silenzio) va allo stupro di strada, che è violenza (sessuale e agìta fuori delle relazioni di fiducia) statisticamente minoritaria rispetto al ben più vasto l’ambito della violenza maschile e domestica sulle donne. La violenza maschile (“di genere”), difatti, non è solo sessuale, bensì fisica, psicologica, economica, ed è “domestica”, nel senso che alligna prevalentemente nelle relazioni di prossimità e intimità, nonché trae origine nei rapporti di potere uomo/donna che nella famiglia trovano il luogo privilegiato di costruzione.

Le immagini: fotografie di Betto (http://www.flickr.com/photos/bettofoto), per gentile concessione dell’artista.

Maria (Milli) Virgilio

(LM MAGAZINE n. 22, 14 febbraio 2012, supplemento a LucidaMente, anno VII, n. 74, febbraio 2012)

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Tags: cassazionefocussentenzasessualesicurezzastuproviolenza
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Comments 0

  1. SERENA says:
    13 anni ago

    Mi domando quanto ci voglia con tutti i legulei che abbiamo a sistemare finalmente con legge tutta la casistica delle violenze contro la donna e i minori, senza sottovalutarne alcuna. Sembra che ci si gingilli sempre con le parole e si perda tempo mentre tante vittime chiedono giustizia e stupratori di corpo e di mente se ne stanno liberi e sicuri a casa magari pronti a reiterare le loro bravate.

    Rispondi
  2. Pingback: Editoriali della seconda serie della rivista (inverno gennaio-marzo 2012)
  3. Pingback: Le due caste più intoccabili di tutte

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