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Home IL LABORATORIO

Conciliazione giudiziale, una questione di cultura, una necessità civile

Nicola Marzo by Nicola Marzo
5 Dicembre 2011
in IL LABORATORIO, TEMATICHE CIVILI
4
Conciliazione giudiziale, una questione di cultura, una necessità civile
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La risorsa della mediazione per una società conflittuale e, soprattutto, per un Paese come l’Italia con milioni di cause in arretrato presso i tribunali. Il risparmio in tempo e denaro

In una società con un altissimo tasso di conflittualità come la nostra, si hanno ogni giorno motivi e occasioni per vedere messi in pericolo i propri diritti. Ciò è dovuto dalla miriade di interessi che si contrappongono nel normale svolgimento delle relazioni sociali. Ecco, dunque, la notevole possibilità che si verifichi una controversia tra il gestore di una lavasecco e la propria cliente, oppure tra un utente e la propria compagnia telefonica, e via discorrendo per tutti quei rapporti in cui ciascuna delle parti è chiamata a osservare l’adempimento di una prestazione o di un comportamento che non penalizzi l’interesse di un altro soggetto.

Se proviamo solo a immaginare quanti possano essere i motivi di conflitto che si esplicano quotidianamente e che con ogni probabilità sono destinati a essere esaminati e giudicati da un tribunale, ci risulta fin troppo facile intuire che la mole del lavoro di un giudice ordinario è esposta a una consistenza fuori dal comune. Non è il caso di snocciolare dati, percentuali, numeri e statistiche; basti pensare che una causa per una banale lite tra condomini, prima di arrivare a un naturale epilogo, dura un tempo medio di quasi un decennio. Se i condomini litiganti sono, per esempio, due anziani, l’eventualità di non riuscire a vedersi riconosciuti e ristorati i propri diritti per mezzo di una sentenza è più che mai attuale. Questo è uno – e non il solo – dei motivi per cui il nostro sistema giustizia è tra i meno efficienti in Europa ed è tra i più sanzionati dell’Unione Europea.

L’Italia ha cercato di adeguarsi alla normativa europea in fatto di soluzioni alternative delle controversie. Lo scorso anno si è dato il via a un processo rivoluzionario nella gestione dei conflitti nel nostro Paese. Il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 ha rappresentato un caposaldo di questo processo nella risoluzione di controversie in diversi ambiti della materia civile e di quella commerciale. Tralasciando le criticità tecnico-giuridiche che la normativa presenta e che sono al vaglio della Corte costituzionale, è d’uopo porre l’accento su una particolarità che emerge: la novità culturale rappresentata dalla mediazione, quale modalità alternativa della soluzione dei conflitti.

Nelle popolazioni anglosassoni la conciliazione, intesa come esito positivo in seguito alla mediazione di un professionista, terzo e imparziale rispetto ai soggetti coinvolti nella questione che li rende antagonisti, è un fatto consolidato nei secoli. Essa esprime la cifra della loro maturità civile nella pacifica convivenza dei cittadini. Gli aspetti positivi del metodo conciliativo sono, senza ombra di dubbio, l’economicità dei tempi e delle risorse economiche, riscontrabili nell’affrontare una controversia. La soluzione di un problema tra due soggetti, infatti, è piuttosto rapida rispetto alle bibliche lungaggini che investono i tribunali e poco dispendiosa rispetto ai costi che un cittadino deve affrontare, facendosi difendere in giudizio da un legale. La mediazione non prevede il patrocinio obbligatorio di un avvocato. I soggetti ne sono gli assoluti protagonisti e i reali vincitori – in base alla logica vinci-vinci propria della mediazione – se alla fine si arriva a un accordo, cioè a una conciliazione.

L’aspetto più innovativo della conciliazione è, quindi, il fatto di rendere gli accordi raggiunti dai soggetti non solo soddisfacenti dei loro interessi, ma anche duraturi nel tempo, perché sono essi stessi che hanno dato luogo all’accordo, con l’importante ruolo giocato dal mediatore. Per questo la conciliazione è un importantissimo fatto culturale. Questa può, a ragione, essere assurta a strumento di pacificazione degli uomini nelle loro relazioni sociali. Nel nostro Paese – anche per i motivi che prima dicevamo – c’è molto bisogno che questa cultura si propaghi, prenda piede e diventi un ricorrente habitus mentale del cittadino italiano. Il percorso è lungo e irto di ostacoli, ma la strada maestra è stata tracciata e seguirne la direzione è ormai una necessità non solo nei confronti dell’Europa, ma anche nei confronti di un progresso civile e culturale degli italiani.

Nicola Marzo

(LucidaMente, anno VI, n. 72, dicembre 2011)

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Tags: 284 marzo 2010arretratocauseconciliazioneconflittualitàfocusgiudicegiustizialeggelitigimediatoremediazionevinci-vinci
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  1. Pingback: Saper Mediare
  2. Associazione VivInsieme says:
    11 anni ago

    La MEDIAZIONE CIVILE
    e tutte le bugie raccontate sul suo conto

    Il D.Lgs. 28/2010, il D.M. 180/2010 e il D.M. 145/2011 hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE o, semplicemente, MEDIAZIONE CIVILE. Lo strumento è finalizzato a risolvere una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata.
    La mediazione civile può essere facoltativa: riguardo ai diritti disponibili, quindi, si ha sempre la possibilità di avvalersi di un mediatore piuttosto che intentare causa. E’ invece obbligatoria prima di agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie indicate dalla legge (diritti reali, locazione, comodato, affitto d’azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari; dal 2012 anche per condominio e danni da circolazione di veicoli e natanti). Infine, può essere demandata dal giudice.

    Nell’ambito della mediazione civile, la legge definisce espressamente i concetti fondamentali di:
    – mediazione (l’attività svolta da un terzo finalizzata a risolvere una controversia);
    – mediatore (il soggetto qualificato che svolge la mediazione);
    – organismo di mediazione (l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge);
    – conciliazione (l’eventuale risultato positivo della mediazione).

    Come strumento di risoluzione delle controversie, la mediazione civile è oggettivamente più semplice, più veloce e più economica rispetto a una causa civile. Infatti, visti gli ottimi risultati già ottenuti all’estero, è stata introdotta nel nostro Paese allo scopo di far diminuire il numero di cause civili da far giungere in tribunale e poter smaltire così l’enorme arretrato giudiziario esistente.
    Sono in tantissimi a ritenere questo rivoluzionario strumento molto valido e in grado di far raggiungere ottimi risultati. Le uniche persone che sono contrarie alla mediazione civile sono quelle che hanno l’interesse, soprattutto economico, a lasciare la giustizia civile italiana nella grave situazione in cui si trova. Tant’è che esse hanno dato libero sfogo alla fantasia elaborando una serie di falsità e bugie sulle quali è opportuno fare chiarezza.

    NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SI CHIAMI “MEDIA-CONCILIAZIONE”
    Il termine “media-conciliazione” è stato inventato da coloro che sono ostili alla riforma per ridicolizzarla e per creare confusione. Infatti, è usato in prevalenza da costoro. Fonti anche molto autorevoli si sono già espresse sull’inesattezza di questo nome e sul fatto che contrasti con le definizioni dettate dalla legge (Guida al Diritto del 7 marzo 2011). Non a caso, il Ministero della Giustizia utilizza soltanto i nomi mediazione civile oppure mediazione civile e commerciale.

    NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ALLUNGHI I TEMPI PER OTTENERE GIUSTIZIA
    Per legge, il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 4 mesi. Quindi, un tempo sufficiente per gestire in modo appropriato una questione e per tentare di risolvere definitivamente la controversia, ma di gran lunga inferiore ai 9 anni di durata media di una causa civile in Italia.

    NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE VADA A “PRIVATIZZARE LA GIUSTIZIA”
    Il ricorso al tribunale è sempre possibile ma, su alcune materie, soltanto dopo aver fatto un ultimo tentativo per arrivare a una conciliazione: la mediazione civile, appunto, la quale si può svolgere presso organismi di mediazione, sia privati che pubblici, scelti liberamente. Inoltre, il mediatore civile non è un giudice, quindi non stabilisce chi ha ragione e chi ha torto, ma aiuta le parti a trovare una soluzione che sia in grado di soddisfare entrambe.

    NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE ABBIA UN COSTO DI 9200 EURO
    Il compenso del mediatore è proporzionato al valore della lite. E’ pari a 9200 euro soltanto per le controversie di valore superiore a 5 MILIONI di euro (!) Per ogni tipo di controversia, comunque, il costo della mediazione civile non soltanto è sempre certo, ma è di gran lunga inferiore a quanto si spenderebbe intentando una causa civile. Inoltre, la mediazione prevede agevolazioni e ulteriori riduzioni, ed è gratuita per chi non può permettersela.

    NON E’ VERO CHE LA MEDIAZIONE CIVILE SIA UN COSTO AGGIUNTIVO SENZA GARANZIE
    La mediazione civile ha costi e tempi certi prestabiliti dalla legge. Invece, una causa civile ha una durata molto più lunga e sempre incerta (la media nazionale è di 9 anni), e un costo sicuramente maggiore e di ammontare indeterminato. Quanto alle garanzie, intentare causa in tribunale non significa avere la garanzia di vincere o di ottenere giustizia. Tutt’altro. In sede di mediazione civile, invece, è altamente probabile che le parti, interagendo tra di loro e con il mediatore, possano individuare una soluzione che soddisfi tutti in modo veloce ed economico.

    Per avere una conferma sui dati qui riportati e per maggiori informazioni riguardanti la mediazione civile, visitare il sito del Ministero della Giustizia [ http://www.giustizia.it ]

    Rispondi
  3. Pingback: Editoriali della seconda serie della rivista (autunno ottobre-dicembre 2011)
  4. Pingback: I mediatori, strumento di pacificazione sociale

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