Purtroppo né l’antiproibizionismo estremo né l’ampia tolleranza sembrano poter risolvere il problema e sgominare le organizzazioni criminali dello spaccio
Non tutti gli ordinamenti giuridici occidentali ricalcano l’intransigenza dura e pura delle disposizioni penali del Testo unico italiano in materia di stupefacenti (TU 309/90). In particolar modo, in Italia, domina l’articolo 73 TU 309/90, che prevede sanzioni irragionevoli e troppo severe.
Tra proibizionismo e antiprobizionismo
In verità, il proibizionismo verso le droghe e le bevande alcoliche è nato negli Stati uniti d’America degli anni Venti del Novecento, anche per motivi macroeconomici, ma soprattutto sulla spinta del puritanesimo delle chiese evangeliche americane. Viceversa, nel TU 309/90 domina un laicismo statalista, fondato sulla tutela democratico-interventistica della salute collettiva, ai sensi del comma 1 dell’articolo 32 della costituzione italiana: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività».
L’esempio degli Usa è stato seguito pure da Finlandia, Norvegia e Svezia, dove tutt’oggi sono in vigore norme molto restrittive in tema di cessione di alcol e di stupefacenti. Non esiste né esisterà mai un modello proibizionista “puro”. Specularmente, anche l’antiproibizionismo si limita, di solito, alle sostanze cosiddette “leggere” e non giunge mai alla legalizzazione di qualunque tipo di stupefacente. Quindi, come si nota, torna sempre, anche nei sistemi più libertari, il “criterio-freno” della tutela dell’ordine pubblico e della salute giovanile.
Per esempio, negli anni Duemila, certe smart drugs a base di erbe psicoattive sono liberamente vendute in Austria, Germania e Svizzera, senza che nessuno gridi allo scandalo. Oppure, ancora, si pensi, sempre nei Paesi germanofoni, all’alienazione dell’herbal ecstasy nelle parafarmacie e nelle erboristerie, pur se gli operatori del settore tendano a sminuire il potere psicotropo acuto degli stupefacenti vegetali “alternativi”.
Da menzionare è pure la vendita totalmente libera, a mezzo televisione, di stimolanti sessuali che contengono efedrina o molecole euforizzanti paramfetaminiche. Del pari, anche la Francia, che non ha un ordinamento antiproibizionista, ha dovuto accettare lo smercio lecito di farmaci a base di “erbe” munite di un notevole potenziale psicoattivo.
Il caso a parte dell’Olanda
Nella legislazione olandese è legale commerciare meno di 30 grammi di cannabis. La detenzione di marjuana e hascisc per fini di spaccio da 30 grammi fino a 1 kg viene punita con la multa da 5 a 10 euro per grammo. Infine, l’alienazione di più di 1 kg di canapa è punita sia con la pena pecuniaria sia con la reclusione.
Tuttavia la gestione della cannabis, in Olanda, è tutt’altro che semplice. I famosi coffee shop di Amsterdam sono tollerati dal legislatore come un’ordinaria attività commerciale e vengono regolarmente tassati, ma si tratta di una zona grigia perennemente in bilico tra legalità e illegalità.
Dunque, anche nella libertaria Olanda tende a prevalere la ratio dell’ordine pubblico e non è del tutto corretto affermare che il tossicodipendente olandese è lasciato completamente libero di ledere la propria salute. Esistono, infatti, nel Paese dei tulipani, catalogazioni e limiti quantitativi che manifestano uno sfavore di fondo nei confronti del consumo e dello spaccio di stupefacenti.
La lezione che si ricava dal caso olandese: il narcotraffico appare invincibile
L’Olanda insegna che non è mai possibile creare e mantenere un sistema antiproibizionista “puro” ove tutto è lecito. Le autorità pubbliche olandesi sono consapevoli che il mondo delle sostanze d’abuso reca con sé una criminogenesi ineludibile.
Laddove arrivano le droghe, anche quelle leggere, arriva pure la lunga catena della criminalità organizzata, che monopolizza la vendita delle sostanze, anche se lecite, e ricicla i guadagni dello spaccio alterando la concorrenza dei mercati. In nessun ordinamento la legalizzazione ha potuto debellare quel perenne sottobosco delinquenziale che si congiunge automaticamente e spontaneamente all’ambito degli stupefacenti. Né, tantomeno, la liberalizzazione fa diminuire gli elevati costi sociali derivanti dalla tossicofilia giovanile, la quale mette a dura prova i servizi sanitari nazionali (leggi pure La tossicodipendenza: malattia o vizio?).
La legalizzazione o, all’opposto, la proibizione delle sostanze illecite non faranno mai cessare in maniera totale il narcotraffico criminale organizzato. Le mafie si alimentano soprattutto grazie al commercio di stupefacenti. Per esempio, in Colombia, in Honduras, in Guatemala o in Messico è e sarà sempre normale coltivare l’arbusto di coca, presente su vasta scala sin dall’epoca precolombiana.
Anche negli Usa, l’Alaska, la California, il Colorado, il Maine, il Massachusetts, il Nevada, l’Oregon, Washington e il distretto di Columbia hanno legalizzato la marjuana e l’hascisc, ma, pure in questi casi, non vengono meno le condotte criminali e criminogene che fanno da sfondo a un ambiente tutt’altro che innocente e naif.
Piaccia o non piaccia, le mafie continuano a lucrare sul mondo delle droghe e ciò non può essere impedito nemmeno attraverso il più spregiudicato degli antiproibizionismi.
Le convenzioni internazionali possono risolvere il problema?
Nel diritto internazionale pubblico dominano Convenzioni transnazionali “radical chic”, piene di sterile retorica. Per esempio, la Convenzione di Vienna del 1988, benché ratificata anche dall’Italia, non ha minimamente scalfito i traffici illeciti di Cosa nostra, della ’Ndrangheta, della Camorra e della Sacra corona unita.
Altrettanto inefficace si è dimostrata la Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961, messa in pratica, negli Usa, dalla presidenza Reagan con l’unico risultato di trasformare i penitenziari statunitensi in veri e propri campi di concentramento privi di strutture per la cura e la disintossicazione degli infrattori tossicodipendenti.
Inutilmente severe sono state pure la Convenzione Onu del 1988 e la Decisione Quadro europea 2004/757/GAI. Di nuovo, torna l’impossibilità ontologica di sradicare la tossicomania, tanto con il proibizionismo totale quanto con l’antiproibizionismo lassista e libertario.
E, allora, cosa faremo?
Il consumo di stupefacenti è e sarà una costante sociologica metageografica e metatemporale. L’importante è non cercare nel Diritto penale e nel carcere la soluzione di questo problema. Il detenuto tossicomane ha bisogno di cure mediche e non di un’eccessiva custodia intramuraria.
La Giuspenalistica non è l’unica soluzione, tranne nel caso in cui le strutture penitenziarie siano in grado di garantire un supporto farmacologico e psicoterapeutico ai ristretti che ne abbiano la necessità.
E, purtroppo, l’Italia, con la propria edilizia penitenziaria fatiscente, non è in grado di riabilitare chi viola la legge per causa del proprio stato di tossicodipendenza.
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Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)




















