La condanna a vita, oltre che disumana, è palesemente illegittima e anticostituzionale. Le pronunce della nostra Corte di Cassazione in contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo
Contrariamente a quanto asserito dalla Dottrina penale, i giudici di legittimità, anche negli Anni Duemila, ostinatamente e ottusamente proseguono nel difendere il crudele sistema dell’ergastolo. Da parte della Corte di Cassazione viene sistematicamente ostacolata ogni eccezione di legittimità costituzionale fondata sul comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione (Cost.), che tutela la rieducatività e l’umanizzazione della pena detentiva («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»).
Precedenti della Cassazione in tema di ergastolo
Purtroppo, tutt’oggi domina, dopo una settantina d’anni, la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 16 giugno 1956, che predica l’inaccettabile “teoria polifunzionale della pena”, a norma della quale il comma 3 articolo 27 Cost. viene sminuito o, perlomeno, considerato meno importante del fine retributivo della detenzione, ossia lo Stato risponde al male del reato commesso infliggendo al condannato un male altrettanto doloroso.
Anche Cassazione, sezione penale II, 18 gennaio 1993, n. 2611 e Cassazione, sezione penale I, 24 settembre 2015, n. 43711 fanno notare che, oggi, l’ergastolano non sarebbe trattato in maniera disumana grazie alla potenziale fruibilità, per buona condotta, dei benefici della liberazione condizionale, della liberazione anticipata, della semestralizzazione, del lavoro esterno, dei permessi-premio e della semilibertà. Del pari, si è voluto negare l’evidente carattere “torturativo” dell’ergastolo pure in Cassazione, sezione penale I, 12 marzo 2016, n. 34199 e in Cassazione, sezione penale I, 29 marzo 2012, n. 33018. Dunque, la Suprema Corte si manifesta estremamente conservatrice e sottilmente disinteressata a quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo.
La Consulta muta parere a seconda degli umori politici dominanti e la Cassazione si dimostra arretrata e legata a una visione arcaica dell’ergastolo. Viceversa e provvidenzialmente, la Dottrina penalistica italiana ha unanimemente condannato la disumanità e, soprattutto, l’incostituzionalità dell’ergastolo.
Anzitutto, gli Autori, sin dagli Anni Settanta del Novecento, hanno fatto notare che la ratio riabilitativa e risocializzativa ex comma 3 articolo 27 Cost. è l’unica legittima e ogni posizione neoretribuzionistica si pone completamente al di fuori del Diritto costituzionale vigente in Italia dal 1948 in poi. Il principio della rieducatività della pena detentiva va sacralizzato sempre e comunque, poiché parlare di un “fine pena mai” significa impedire al reo di redimersi dai propri errori, di cambiare vita e di tornare a una onesta condotta ordinaria.
Negli Anni Duemila, i dottrinari italofoni hanno affermato che l’ergastolo equivale alla “morte civile” del recluso, al quale non viene concessa un’altra possibilità di riscatto. Oltretutto, vista l’odierna edilizia penitenziaria italiana e il problema perenne del sovraffollamento delle carceri, è innegabile che, allo stato attuale, la pena dell’ergastolo viola l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo in tema di tortura. A prescindere dalle acrobazie verbali della Suprema Corte e di certuni precedenti politicizzati della Corte costituzionale, è evidente che l’ergastolo è ontologicamente, insanabilmente e gravemente antinomico rispetto alla ratio della rieducazione del condannato ex comma 3 art. 27 della Costituzione.
La Magistratura italiana tende a difendere l’istituto dell’ergastolo, ma si tratta di un continuo gioco di parole che non tiene conto della drammatica situazione reale, in cui l’ergastolano è privato della propria dignità. Il merito della Dottrina consta nell’aver pronunziato un deciso e meritato “j’accuse” nei confronti di un sistema carcerario nel quale la pena detentiva a vita si trasforma in una segregazione spietata contraria all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), ai sensi del quale «nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
Il prezioso parere della Corte europea dei diritti dell’Uomo (Corte EDU)
Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Kafkaris vs. Cipro ha stabilito che la pena detentiva perpetua non contrasta con l’art. 3 CEDU quando sia “riducibile”, ovverosia allorquando, trascorsi alcuni anni, l’Autorità giudiziaria proceda a un riesame del caso e, considerati gli eventuali progressi pedagogici del condannato, riduca temporalmente l’ergastolo o stabilisca forme di semilibertà.
L’ergastolo “accorciato” in caso di pentimento autentico e fattivo del condannato è reputato non illegittimo anche da Corte EDU Sez. VI, 17 gennaio 2012, Vinter et al. vs. Regno Unito nonché da Corte EDU, Sez. VI, 17 gennaio 2012, Harkins & Edwards vs. Regno Unito. L’importante è che venga riesaminata la posizione dell’ergastolano e che il medesimo abbia la possibilità di vedersi commutare l’ergastolo in una pena detentiva cronologicamente determinata e non sproporzionata.
In particolar modo, Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter et al. vs. Regno Unito ha dettato tutta una serie precisa di garanzie accusatorie che rendono la pena perpetua conforme all’art. 3 CEDU, purché essa sia riducibile dopo 20/25 anni di esecuzione penitenziaria già avvenuta. In ogni caso, mai e poi mai sono tollerati maltrattamenti “inumani e degradanti” nei confronti dell’ergastolano (Corte EDU, Grande Camera, 26 aprile 2016, Marray vs. Paesi Bassi; Corte EDU, Grande Camera, 17 gennaio 2017, Hutchinson vs. Regno Unito; Corte EDU, Sez. II, 23 maggio 2017, Matiosaitis vs. Lituania).
La posizione della Corte EDU nei confronti dell’ergastolo “all’italiana”
Sino ad oggi, la Corte EDU non ha mai condannato l’odierno sistema italiano dell’ergastolo, in quanto esso risulta “riducibile” grazie alla liberazione condizionale, alla liberazione anticipata, alla semilibertà, alla semestralizzazione, ai permessi di lavoro e ai permessi-premio. Inoltre, è vero che, dopo la “Riforma Margara” del 1975, il Tribunale di sorveglianza costituisce un valido argine contro eventuali trattamenti penitenziari perpetui “torturativi” ex art. 3 CEDU.
Tuttavia, sarebbe opportuna una valutazione più approfondita dell’ergastolo ostativo, la cui “riducibilità” viene condizionata, in Italia, alla “collaborazione con la giustizia”, il che è incostituzionale ex comma 3 art. 27 Cost. e, inoltre, costituisce un vero e proprio ricatto morale che espone a possibili vendette trasversali i familiari dell’ergastolano.
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Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)


















