L’importanza del piano terapeutico, il divieto per usi ludico-creativi o per scopi dimagranti. La questione dell’utilizzo per la disintossicazione per le crisi di astinenza, nonché per la terapia del dolore
Cassazione, Sezioni Unite, 26 febbraio 2015, n. 29316, Consulta n. 32/2014 nonché la legge 79/2014 non hanno assolutamente diminuito o messo in dubbio la grande responsabilità del medico chirurgo e di quello veterinario, che, come ovvio, hanno la facoltà di prescrivere l’acquisto di farmaci contenenti sostanze stupefacenti.
Anche il veterinario? Sì, perché oggi si è diffusa, presso gli adolescenti e i giovani adulti, la moda di utilizzare medicamenti a uso animale aventi proprietà psicoattive sul cervello umano. Sembra strano, ma, ad esempio, taluni anestetici per cavalli vengono usati come stimolanti nelle discoteche e durante i rave party.
Come funziona la prescrizione e la vendita ordinaria di sostanze psicoattive in farmacia
L’articolo 43 del Testo Unico sugli stupefacenti (TU 309/90) consente a qualunque medico di rilasciare una ricetta, ripetibile o meno, che permette al beneficiario di recarsi normalmente in una farmacia per acquistare medicamenti a base di principi attivi psicotropi. Questa prassi è normale; anzi, la maggior parte dei medicinali venduti nelle farmacie contiene vere e proprie “droghe”.
Sempre nell’articolo 43 TU 309/90, sono inserite norme molto restrittive alle quali deve attenersi il medico che ordini al proprio paziente una terapia a base di stupefacenti. Inoltre, il comma 6 articolo 43 TU 309/90 consente ai chirurghi e ai veterinari di autoricettarsi scorte per provvedere a eventuali urgenze. Il tutto, comunque, all’interno di un regime legale non severo, bensì severissimo.
I problemi nascono quando il medico, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, abusa del proprio ruolo prescrivendo sostanze psicoattive al di fuori di un normale e serio piano terapeutico. A tal proposito, l’articolo 83 TU 309/90 sanziona assai severamente «il medico chirurgo o il medico veterinario che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope […] per uso non terapeutico».
A tal proposito, Cassazione, Sezione penale IV, 28 aprile 2004, n. 31339 precisa che un trattamento farmacologico a base di sostanze droganti è legittimo soltanto se prescritto per finalità curative e per brevi periodi. All’opposto, la Cassazione, alla luce dell’articolo 83 TU 309/90, vieta qualunque terapia psicoattiva che generi un’assuefazione non curativa. Inoltre, per la Suprema Corte, il medico può ordinare farmaci stupefacenti esclusivamente se la loro «natura terapeutica» sia scientificamente provata.
Programma terapeutico sì, no ai fini ludico-creativi e alle droghe dimagranti a uso estetico
Sempre con afferenza all’art. 83 TU 309/90, Cassazione, Sezione penale VI, 13 marzo 2013, n. 16581 definisce «spacciatore», ex art. 73 TU 309/90, il medico che rilasci una ricetta contenente farmaci psicotropi senza che venga parallelamente allestito un serio “programma terapeutico” di breve periodo. Del pari, Cassazione, Sezione penale IV, 3 marzo 2009, n. 25923 sanziona il chirurgo o il veterinario che si “autoricetti” medicine psicoattive per il proprio uso personale voluttuario anziché curativo.
In buona sostanza, la Corte di Cassazione applica immediatamente e con la massima intransigenza l’articolo 83 TU 309/90 allorquando emerga che il “fine terapeutico” sia sostituito dal “fine ludico-ricreativo”. Detto in altri termini: i farmaci psicoattivi sono una cosa seria e la loro somministrazione è lecita solo se strettamente necessaria.
Cassazione 12198/2020 ha condannato un medico che aveva prescritto, per un periodo superiore ai tre mesi, due potenti sostanze stupefacenti allo scopo di indurre un dimagrimento “per fini estetici” e non per esigenze prettamente curative. Oltretutto, il Decreto ministeriale 18/09/1997 ammette l’impiego di droghe dimagranti per un periodo massimo non superiore ai 90 giorni.
Di nuovo, in Cassazione 12198/2020, torna, ex art. 83 TU 309/90, la necessità di congiungere sempre l’uso di farmaci stupefacenti a una “finalità terapeutica” non puramente estetica e non sganciata dalla necessità di una vera e propria “cura” nel senso tecnico.
L’utilizzo di medicinali psicotropi per la disintossicazione del tossicomane e le crisi di astinenza
Dagli anni Ottanta del Novecento, le scienze mediche usano il metadone, la codeina, la diidrocodeina, il fentanil, l’idrocodone, l’idromorfone, la buprenorfina e le benzodiazepine al fine di guarire la dipendenza cronica o semicronica da stupefacenti. Tuttavia, sin dai tempi di Cassazione 14 luglio1989, viene ribadito, anche in questo caso, che curare «dalle droghe con altre droghe» è lecito solamente se davvero disintossicante e, in ogni modo, nel contesto di un piano terapeutico scientificamente valido e provato. Per esempio, Cassazione Sezione penale III, 4 maggio 2004, n. 37863 ha reiterato la necessità dell’applicazione di un trattamento “a scalare” serio e medicalmente assistito.
Come anzidetto, l’art. 83 TU 309/90 impone la somministrazione di medicine psicoattive in presenza di strette necessità curative e per un periodo breve. Tuttavia, Tribunale di Milano 8 febbraio 1996 e Cassazione Sez. pen. IV, 28 aprile 2004, n. 31339 ha assolto medici che hanno prescritto farmaci stupefacenti in assenza di un “piano di terapia”, solo per evitare, altresì, che il paziente tossicomane, durante forti crisi d’astinenza, si rivolgesse al mercato nero delle droghe, tornando così a mettere in atto abitudini illegali che lo avrebbero riavvicinato al mondo dello spaccio criminale delle sostanze illecite.
Tali due Precedenti del 1996 e del 2004 hanno quindi riconosciuto che i sanitari assolti, ex n. 1) art. 62 Codice penale, avevano agito per motivi umanamente ed eticamente giustificabili e ragionevoli.
Il caso atipico della “terapia del dolore”
Deliberatamente e provvidenzialmente, il Legislatore italiano ha escluso l’applicabilità dell’art. 83 TU 309/90 dall’ambito della prescrizione di sostanze stupefacenti ai malati cronici e a quelli oncologici. In effetti, come evidenziato nei Lavori preparatori della legge 38/2010, introdurre l’art. 83 TU 309/90 nel contesto delle cure palliative significherebbe mettere lacci e lacciuoli all’uso di droghe per alleviare, com’è giusto che sia, dolori fisici terminali per i quali non avrebbe alcun senso parlare di un “piano terapeutico”.
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Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

















