Alcuni chiarimenti su agevolazione, induzione, istigazione, proselitismo verso giovani e minorenni e propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti
L’articolo 79 del Testo Unico sugli stupefacenti (TU) 309/90 prevede e punisce la condotta di chiunque mette a disposizione, per un raduno di tossicofili, un locale pubblico, un circolo privato, un immobile, un ambiente o un veicolo a ciò idoneo, come, ad esempio, un camper. Tale “convegno” può essere occasionale nel locale pubblico o nel circolo privato, mentre, negli altri tre luoghi, esso è punibile solamente se ricorre la “abitualità” del ritrovo.
L’agevolazione può essere attiva, quando il titolare stesso organizza il festino a base di droghe, mentre è omissiva quando chi ha la disponibilità del luogo sa che si deve svolgere un raduno per consumare stupefacenti e non fa tutto ciò che è nelle sue possibilità per impedirlo.
Alcune precisazioni giurisprudenziali sull’art. 79 TU 309/90
In ogni caso, tanto nell’agevolazione attiva quanto in quella omissiva, la Cassazione richiede, in capo al proprietario del locale, un dolo pieno, ovverosia una consapevolezza indubitabile, nitida e chiara circa il fatto che saranno consumate droghe.
Cassazione, Sezione penale VI, 21 febbraio 2000, n. 3951 afferma che, per i locali pubblici e i circoli privati, le sanzioni possono scattare già dopo un singolo episodio, mentre, per gli immobili, gli ambienti ed i veicoli, i raduni di tossicomani debbono avere il requisito della “abitualità”.
Da segnalare anche Cassazione, Sezione penale VI, 16 maggio 1995, n. 8053, la quale invita a un’accezione ampia del lemma “locale”, che comprende qualunque pertinenza, come una cantina, una taverna o una stanza attigua. In terzo luogo, alla luce dei commi 5 e 6 art. 79 TU 309/90, Cassazione, Sezione penale V, 5 novembre 1996, n. 4775 puntualizza che, nel caso di agevolazione, lo strumento punitivo “straordinario” applicabile è il provvedimento di chiusura del prefetto o del Ministro della Salute, ma anche quello “ordinario” del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria procedente.
L’istigazione (comma 1 art. 82 TU 309/90)
Il senso del verbo “istigare” è intuitivo, ma, nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’istigazione a consumare stupefacenti, specialmente se rivolta a un minorenne, deve essere oggettiva, concreta, grave, insomma non “astrattamente pericolosa”, come può essere una battuta ironica o una frase retorica priva di intenti istigatori seri.
Cassazione, Sezione penale IV, 23 marzo 2004, n. 22911 parla di un’istigazione “concretamente idonea” e non di un modo di dire. Del pari, Cassazione, Sezione penale I, 17 novembre 1997 sostiene che vi è un’istigazione vera soltanto allorquando si mette effettivamente in pericolo la salute dell’assuntore istigato. Analogamente, Consulta nn. 333/1991, 133/1992 e 360/1995 ripetono che si istiga ad assumere stupefacenti solo se, all’interno dello specifico contesto della situazione, si genera un pericolo autentico, non semplicemente burlesco o fantasiosamente astratto. Dunque, la Suprema Corte interpreta il verbo “istigare” in senso molto concreto, materiale, fattuale.
L’istigazione a coltivare semi di canapa
Nella prassi quotidiana, specialmente via internet, è molto frequente che la condotta istigatoria abbia ad oggetto l’esplicazione minuziosa delle tecniche botaniche per coltivare bene la cannabis (ma leggi pure La coltivazione domestica e rudimentale di marijuana non è reato). Secondo Cassazione, Sezione penale IV, 23 marzo 2004, n. 2291, si istiga a coltivare marijuana quando la vendita di semi è accompagnata da dettagliate istruzioni pratiche per far maturare le piante.
Tuttavia, Cassazione, Sezione penale VI, 24 settembre 2009, n. 38633 afferma che molto dipende dal “contesto” in cui vengono fornite le indicazioni botaniche. Cassazione, Sezione penale IV, 17 gennaio 2012, n. 6972 ribadisce che non è istigatorio solamente vendere semi di canapa, ma anche invitare alla coltivazione nel nome delle presunte proprietà benefiche della marijuana (leggi La pericolosità “concreta” della coltivazione di droghe vegetali). Infine, Cassazione, Sezioni Unite 18 ottobre 2012, n. 47604 ha precisato che, nei casi meno gravi, pubblicizzare la canapa non è un’istigazione, ma una semplice contravvenzione amministrativa ex art. 84 TU 309/90.
Peraltro, in certi contesti, incitare a coltivare professionalmente semi di cannabis per fini di spaccio integra gli estremi del reato di istigazione a delinquere di cui all’art. 414 Codice penale.
Il proselitismo (comma 1 art. 82 TU 309/90) e l’induzione (comma 1 art. 82 TU 309/90)
Secondo Cassazione, Sezione penale VI, 5 marzo 2001, n. 16041, il proselitismo si ha quando chi fa già uso di sostanze psicotrope tenta di proporre la propria tossicodipendenza quale modello di vita a un minorenne o a un giovane adulto, con il rischio di incrementare la popolazione dei tossicomani. Il reo di proselitismo si propone come esempio e guida all’adolescente e ne lede la salute e il sano sviluppo psicofisico.
Si parla poco dell’induzione, che è rivolta specialmente ai minorenni. Si induce una persona al consumo di stupefacenti quando si genera in lei il desiderio di avvicinarsi al mondo delle droghe, oppure quando si incita il giovane a non smettere il vizio delle sostanze psicotrope. L’unica sentenza a occuparsi dell’induzione è stata Cassazione, Sezione penale VI, 1° luglio 2010, n. 32387, la quale tutela l’infra-18enne da chi “rafforza” la sua determinazione ad assumere stupefacenti. L’induzione avviene da privato a privato e non si consuma mai “pubblicamente” ex comma 4 art. 266 Codice penale.
L’illecito amministrativo della propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti (art. 84 TU 309/90)
Come notato da Cassazione, Sezione penale IV, 17 gennaio 2012, n. 6972, è sempre assai difficile distinguere tra l’istigazione (art. 82 TU 309/90) e la propaganda pubblicitaria (art. 84 TU 309/90). A ciò si aggiunga pure l’eventuale ruolo dell’art. 414 Codice penale in tema di istigazione a delinquere.
Sicuramente, ex comma 1 art. 84 TU 309/90, non sono illecite le opere d’arte aventi ad oggetto sostanze psicoattive, sempre ammesso che si tratti di “opere d’arte” come telefilm o video artistici online. In ogni caso, fare propaganda pubblicitaria di droghe non è reato ed è punito semplicemente con una sanzione pecuniaria simbolica, che va ad incrementare il fondo nazionale d’intervento per la lotta agli stupefacenti ex art. 127 TU 309/90.
Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini.
Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)



















