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Home GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO

Guidare dopo aver assunto stupefacenti non è automaticamente reato

La Corte costituzionale ha stabilito che non si può punire un guidatore che ha sì assunto sostanze psicotrope, ma tempo prima, per cui il loro effetto non è più attivo al momento del controllo

Andrea Baiguera Altieri by Andrea Baiguera Altieri
20 Aprile 2026
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, SALUTE-MEDICINA, TEMATICHE CIVILI
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Guidare dopo aver assunto stupefacenti non è automaticamente reato
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La Corte costituzionale ha stabilito che non si può punire un guidatore che ha sì assunto sostanze psicotrope, ma tempo prima, per cui il loro effetto non è più attivo al momento del controllo

Nel 2024, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato il Codice della Strada (CdS) e, in particolare, l’art. 187 CdS. Sono state così previste sanzioni molto pesanti per chi guida sotto l’effetto di stupefacenti (comma 1 art. 187 CdS). In particolare, per chi provoca incidenti stradali in stato di alterazione provocata da droghe o medicinali psicotropi incompatibili con la guida (comma 2 art. 187 CdS).
In fondo, l’intento del Ministero e di tutto il Governo non era malvagio, perché intendeva reprimere la tossicomania con la massima intransigenza. Ma, talvolta, l’eccessivo giustizialismo si scontra con la tecnica normativa. Sicché, nel medio periodo le normative sono “temperate” dalla Magistratura, che corregge gli entusiasmi di taluni politici i quali vorrebbero assurgere al rango di “paladini della Giustizia”, il che rappresenta un ruolo atecnico non riconosciuto dall’Ordine costituito.
Infatti, un conto è garantire la sicurezza sulle strade, un altro conto è farlo sopprimendo alcune garanzie costituzionali.

L’intervento della Consulta e l’autocorrezione del 2025
Verso la fine del 2025, il Gip del Tribunale di Siena, supportato dall’Avvocatura generale dello Stato
e dall’Unione Camere penali italiane, ha sostenuto, innanzi alla Corte costituzionale, che i commi 1 e 1 bis art. 187 CdS violano il principio fondamentale della proporzionalità e della ragionevolezza delle leggi.

Detto in altri termini: se il guidatore ha assunto un medicinale o una sostanza illecita, la loro traccia permane nel sangue e nelle urine per molte settimane o, addirittura, per molti mesi; tuttavia, si tratta di una traccia del tutto “residuale”, nel senso che la sostanza non produce più alcun effetto “stordente”, quindi non altera la capacità di governare bene la guida del veicolo.
Per la verità, lo stesso Governo si era reso conto dell’errore tecnico commesso e, dunque, del fatto che era eccessivo punire il guidatore anche in presenza di tracce di sostanze psicoattive ormai insignificanti e prive di un effetto concreto e, soprattutto, “attuale”. Difatti, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, nella loro Circolare congiunta dell’11 aprile 2025, avevano ammesso che, ai fini dell’applicabilità dei nuovi commi 1 e 1 bis art. 187 CdS, è necessario che «la sostanza stupefacente o psicotropa [o il medicinale, ndr] sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».
Perciò, nella summenzionata Circolare congiunta del 2025, il Governo ammetteva che è ininfluente l’emivita o la traccia nelle urine di un preparato psicoattivo consumato molte settimane o molti mesi prima di mettersi al volante, poiché ciò «non costituisce più un pericolo auto/eterolesivo».
Nel Diritto costituzionale italiano domina il principio dell’offensività «concreta ed attuale»
Pertanto, come evidenziato da Consulta 10/2026, il guidatore drogato è sanzionabile solo se egli è colto “sotto l’effetto” di stupefacenti e non per il solo fatto di averli presi tempo addietro e di portarne ancora il segno nei liquidi biologici. D’altra parte, prima del 2026, anche Consulta 104/2025 aveva evidenziato che «se la droga [o il farmaco, ndr] è stata consumata molte settimane o mesi prima di mettersi alla guida, ne rimane traccia nel sangue e nelle urine, ma si tratta di una condotta non suscettibile di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto posta in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti sul sistema neurologico dell’assuntore».
Nel Diritto italiano, non v’è reato senza pericolo e vige il principio della proporzionalità e della ragionevolezza delle pene
Riepilogando, nel 2024 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha operato con la lodevole intenzione di manifestare una “tolleranza zero” verso le droghe, come spesso accade, ma, poi, ha dimenticato che, in ogni Ordinamento democratico, ogni normativa deve anche rispettare dei requisiti tecnici. Il nuovo art. 187 CdS è stato pensato da bravi muratori, ma senza la supervisione di un architetto. Ovverosia, è senz’altro lodevole voler proteggere la popolazione giovanile dalle cosiddette “stragi del sabato sera”, ma è pur vero che la tecnica giuridica ha le sue regole. Non v’è spazio per giustizieri muniti solo di buona volontà e buoni propositi.

La Corte costituzionale, in molte Sentenze degli anni Duemila, ha sempre rimarcato che i reati debbono manifestare un’offensività non astratta. Conferire rilevanza giuridica a una traccia di droga, nel sangue o nelle urine, risalente a molte settimane prima di mettersi alla guida, significa creare un “reato di pericolo presunto”, il che è inaccettabile dal punto di vista tecnico.
Per esempio, Consulta 246/2022 sottolinea che il ritiro o la sospensione della patente ha senso solo in presenza di una «alterazione psicofisica attuale». Del pari, Consulta 148/2022 invita alla massima cautela prima di comprimere un così delicato e fondamentale diritto come quello alla guida di veicoli, anche visto e considerato che, per la maggior parte della popolazione, guidare significa pure potersi recare quotidianamente al lavoro. Similmente, Consulta 98/2021 afferma che la ratio proibizionistica del Legislatore è sacra, ma essa non può violare la nozione altrettanto fondamentale di «pericolosità concreta» del reato.
L’esperienza tedesca
In sintonia con Consulta 10/2026, anche il Tribunale federale costituzionale tedesco, in BvR 2652/03 del 21/12/2004, ha messo in risalto che è reato o, al limite, infrazione amministrativa, mettersi alla guida “sotto l’effetto” di stupefacenti o di farmaci psicotropi, ma tale “effetto” dev’essere contestuale alla condotta di guida.

La presenza di tracce residuali di sostanze psicoattive nei liquidi biologici è ininfluente se essa si riferisce a un’assunzione ormai lontana nel tempo. Il guidatore, anche in Germania, è sanzionabile solo se egli è “attualmente” alterato sotto il profilo psicofisico.

Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini secondo la licenza per uso libero e gratuito.

Andrea Baiguera Altieri

(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

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Tags: art. 187 Codice della StradaConsulta 10/2026drogaguidaoffensività attuale e concreta della condottastupefacenti
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