Dopo le svolte antiproibizioniste, restano aperte le questioni di determinare la quantità del potere drogante dello stupefacente e se la sua destinazione finale sia lo spaccio
Dopo anni di timide aperture antiproibizionistiche della Suprema Corte, Cassazione Sezioni Unite Caruso del 2020 ha deliberato che «non sono [penalmente] punibili le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».
A nostro parere la cannabis, nel lungo periodo, comporta conseguenze tossicologiche negative; ciononostante, forse l’apertura abolizionistica della Corte di Cassazione può essere utile per i malati oncologici o di Sla i quali intendano provare ad assumere marijuana per finalità automedicative. Viceversa, chi scrive reputa eticamente inutile e, anzi, pericoloso l’impiego ludico-ricreativo del THC.
Coltivazione “domestica” o “tecnico-agraria”?
Secondo Cassazione Sezioni Unite Di Salvia del 2008, ripresa da Sezioni Unite Caruso dodici anni dopo, bisogna distinguere tra una coltivazione “domestica” e una “tecnico-agraria”. La coltura domestica avviene prevalentemente in vaso o in piccoli giardini privati ed è limitata a non più di una decina di piante. Questo tipo di coltivazione non è penalmente rilevante ed è assoggettabile alle sole sanzioni amministrative di cui all’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti (TU 309/90), purché l’uso finale dell’hascisc (i gambi dell’arbusto) o della marijuana (le foglie e le infiorescenze) sia solo personale.
All’opposto, una coltura “tecnico-agraria” è caratterizzata da mezzi e metodi professionali, come macchine agricole, sementi di pregio, apparecchi per la rilevazione dell’umidità, fertilizzanti e diserbanti imprenditoriali e strumenti meccanizzati per l’irrigazione. In tal caso, si applicano le pesanti sanzioni criminali di cui all’articolo 73 TU 309/90.
Cassazione Sezioni Unite Caruso del 2020 non ha chiarito con sufficiente chiarezza come interpretare correttamente l’attributo «scarso» riferito al numero di arbusti coltivati. Di solito, negli anni Duemila, tale scarsità è pari a 9-10 piantine di canapa, sempre alla condizione che l’uso finale sia strettamente ed esclusivamente personale
Questo è pure il parere di molti Precedenti di merito, soprattutto quando il coltivatore utilizza la marijuana per fini di libera autoterapia.
La ratio dell’“esiguità” del quantitativo ricavabile
Anche in tema di scarsità del quantitativo ricavabile, si applica un generale criterio di “ragionevolezza”, ovverosia la quantità di principio attivo non è penalmente rilevante qualora essa sia compatibile con il solo uso personale. Viceversa, una “notevole” produzione di THC determina un acuto allarme sociocriminologico, tale da far scattare l’applicabilità della disciplina penale in materia di coltivazione di stupefacenti. Affinché la coltura sia qualificabile come “domestica”, Sezioni Unite Caruso richiede, un «modestissimo» potere psicotropo.
Dal 2010 in poi, la Suprema Corte ha interpretato come “modesta” una percentuale di tetraidrocannabinolo che non metta in pericolo la salute collettiva e non vada a incrementare il mercato degli stupefacenti. Di nuovo, come si nota, la Cassazione impone al Magistrato di merito di valutare, di volta in volta, la scarsità relativa del principio attivo, sempre sulla base del criterio ovvio della “ragionevolezza”. Ad esempio, uno “spinello spaccatesta” con effetto allucinogeno non potrà mai rientrare nel campo precettivo delle condotte sanzionate esclusivamente in via amministrativa.
La Corte di Cassazione, in buona sostanza, esclude la rilevanza penale della sola coltivazione “non socialmente pericolosa” e destinata all’uso “individuale”.
La difficile variabile del prodotto potenzialmente ricavabile
Quello che Sezioni Unite Caruso non ha risolto è il problema del calcolo del tenore drogante. Ora, nella pianta già matura, sarà facile misurare, con metodi chimici, il grado di THC contenuto. Viceversa, quando l’arbusto è appena germogliato o, comunque, non è ancora maturato, è ben difficile prevedere con precisione quale sarebbe stato il tenore drogante finale della pianta sequestrata.
Tendenzialmente, una coltivazione rudimentale reca una concentrazione di Delta-9-THC pari al 2% circa, ma, nelle coltivazioni tecnico-agrarie, questo valore può superare il 15%. Oltretutto, in epoca odierna, l’utilizzo di raffinate sementi ogm e l’impiego di serre tecnologiche ha generato varianti di cannabis munite di un notevole tenore drogante. In Italia, in Libano, in Albania e in Marocco, ai nostri giorni, non è raro rinvenire colture “buone” che producono marijuana e hascisc con un potere psicoattivo quasi del 20%.
Sbagliare il calcolo della concentrazione potenziale di THC in un arbusto non ancora maturo significa aprire la strada alla orribile precettività dei reati «astrattamente pericolosi», ove il pericolo diviene il criterio dominante. Nel Diritto penale italiano è necessario che la lesività della coltivazione nei confronti del bene della salute collettiva sia concreto, apprezzabile, verosimile, effettivo.
Il Giudice del merito deve porre la massima attenzione a non commettere errori nel valutare la concreta tossicità materiale insita in una pianta di canapa ancora priva di infiorescenze. Misurare bene la futura potenzialità psicotropa di uno stupefacente acerbo è una questione di garantismo e di certezza della pena.
Coltivazione destinata allo spaccio o no?
Per fortuna, non è difficile comprendere quando il coltivatore intenda finalizzare allo spaccio o, viceversa, all’uso personale le piante coltivate. Ossia, la presenza di telefonate o mail ad aspiranti acquirenti è un segnale di rilevanza penale.
Viceversa, se chi coltiva marijuana “domesticamente” è un assuntore abituale, sarà più facile che il Magistrato pensi all’utilizzo esclusivamente personale. Oppure, ancora, un soggetto in carico al Sert coltiverà, di solito, la canapa per farne un uso individuale, magari autoterapeutico. Diverso è il discorso qualora il coltivatore non rudimentale abbia già precedenti ex art. 73 TU 309/90.
Le immagini: a uso libero e gratuito da Pixabay secondo la Licenza per i contenuti (autori: Erin Stone; Alejoturola; noexcusesradio).
Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

















