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La proibizione e le sanzioni della tortura in Europa

Una vasta scelta di casi nei quali la Corte Edu è intervenuta con sentenze contro Stati che hanno infranto i diritti dei cittadini sanciti dall’articolo 3 della Cedu

Andrea Baiguera Altieri by Andrea Baiguera Altieri
16 Giugno 2026
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, MONDO E GLOBALIZZAZIONE, STORIA, TEMATICHE CIVILI
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La proibizione e le sanzioni della tortura in Europa
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Una vasta scelta di casi nei quali la Corte Edu è intervenuta con sentenze contro Stati che hanno infranto i diritti dei cittadini sanciti dall’articolo 3 della Cedu

Nell’articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo (Cedu), si afferma, senza mezzi termini, che «nessuno può essere sottoposto a torture, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Si tratta di un asserto normativo che ricorda il comma 3 articolo 27 della Costituzione italiana, anch’esso proteso alla massimizzazione della tutela della dignità umana del detenuto e, più latamente, di ogni consociato. Basti pensare che, nel 2011, la Corte europea dei Diritti dell’uomo (Corte Edu, con sede a Strasburgo) ha condannato la Repubblica slovacca per aver compiuto la sterilizzazione “forzata” di una paziente ritenuta fragile e non idonea a sostenere una gravidanza.
Tuttavia, non bisogna pensare a una Corte eccessivamente sensibile e dalla condanna a priori. Per esempio, nel 2011, la Russia non è stata condannata a risarcire un orfano della guerra di Cecenia, poiché, avendo il bambino solamente tre anni all’epoca dei fatti, non può essere rimasto “traumatizzato” dal lutto per il padre morto, del quale il bimbo non serba alcun ricordo concreto.

La ratio della gravità “notevole” nell’interpretazione del lemma “tortura”
Senz’altro, la Corte Edu condanna sempre lo Stato convenuto allorquando, dai fatti processuali, emerge una “gravità notevole e non bagatellare” dei fatti di reato. Sempre nel 2011, per citare alcuni casi emblematici, la Corte ha condannato la Russia perché il signor Gisayev era stato selvaggiamente picchiato in carcere senza alcun motivo giustificatorio. Nel medesimo anno, anche l’Ucraina è stata giudicata responsabile di torture fisiche nei confronti del signor Bocharov, mentre il medesimo si trovava in stato di fermo.

Analogamente, l’Ucraina, nel 2011, è salita agli onori della cronaca giudiziaria di Strasburgo per aver torturato il signor Yonkalo, appeso a una spranga metallica e sottoposto a scosse elettriche mentre veniva interrogato; nel frattempo, la moglie, signora Nechiporu – incinta all’ottavo mese! – attendeva in un’altra stanza. Sempre nel medesimo anno giudiziario, si registra la condanna della Turchia per aver torturato il signor Derman, mentre era detenuto. Altrettanto dicasi per il caso del signor Shishkin in Russia, costretto a indossare una maschera antigas con la presa dell’aria tappata mentre veniva torturato dai poliziotti con scosse elettriche.
L’analogo principio giurisprudenziale del «trattamento inumano oltre la soglia minima di gravità»
Nel 2011, il sistema carcerario ucraino è stato condannato per aver «superato la soglia minima di gravità dei trattamenti degradanti» ex art. 3 Cedu nei confronti del signor Dushka, 17enne detenuto senza che ne fossero avvisati i genitori e il proprio avvocato.

Addirittura, in Russia, il detenuto Federov era stato percosso con un manganello alla testa, al volto e ai testicoli perché rifiutava di rientrare in una cella insalubre. Del pari, il recluso greco Popandropulo, nel 2011, era stato malmenato a fronte del tentativo di non rientrare in una cella senza materasso, senza aria corrente e senza sufficiente luce.
Quando lo Stato convenuto non fornisce sufficienti spiegazioni, l’onere della prova è automaticamente invertito
Di solito, come normale, è il ricorrente a dover allegare certificati medici che dimostrino la veridicità dei maltrattamenti in carcere o nelle caserme. Tuttavia, l’onere della prova si inverte e la condanna dello Stato convenuto diviene, quindi, automatica, quando le Autorità statali non sanno fornire una credibile “versione alternativa” dei fatti loro contestati. Per esempio, nel citato caso Federov contro Russia, le Autorità nazionali non avevano saputo ragionevolmente spiegare la necessità delle percosse, specialmente in zone come i testicoli.

Emblematico, nel 2011, è stato il caso del signor Sacilik e di altri ricorrenti contro la Turchia. In questa fattispecie, lo Stato turco ha subito una condanna ex art. 3 Cedu perché esso non è stato in grado di giustificare i pestaggi e le torture in danno di detenuti responsabili di una rivolta carceraria. Basti pensare che a un recluso è stato staccato un braccio poi divorato da un cane randagio.
Anche in Ianos contro Romania, le Autorità rumene sono state oggetto di condanna per tortura poiché esse non hanno giustificato lo spappolamento della milza doloso in danno del signor Ianos, arrestato con metodi “inumani e degradanti”.
L’eccezione di Corte Edu, 1° febbraio 2011, Sambor contro Polonia
Tutto ciò premesso, tuttavia, come già detto, non bisogna pensare a una Corte Edu sempre disponibile alla condanna automatica e apodittica dello Stato convenuto. Per esempio, in Sambor contro Polonia, è stato riconosciuto che la polizia polacca non aveva altro mezzo che sparare ad una gamba, poi amputata, del signor Sambor, affetto da schizofrenia e gravemente aggressivo; il medesimo si era barricato in casa con l’anziano padre e minacciava una strage familiare.

Viceversa, vi sono molti altri procedimenti in cui è evidente l’utilizzo “non proporzionato della forza” da parte della polizia, durante gli arresti, o dei poliziotti penitenziari, durante il periodo della detenzione in carcere. In tal caso, abbondano le condanne per gli Stati convenuti, come, nel 2012, in Peker contro Turchia o come, nel 2011, in Nowak contro Ucraina.
La tematica più frequente rimane quella delle torture in carcere
I magistrati di Strasburgo applicano l’art. 3 Cedu soprattutto con afferenza ai trattamenti torturativi in carcere. Negli anni Duemila, gli Stati giudicati maggiormente responsabili di torture in carcere sono stati, in ordine alfabetico, la Bulgaria, la Grecia, la Polonia, la Romania, la Russia, la Turchia, l’Ucraina e l’Ungheria.

In Russia, nel 2011, il signor Kondradishko, era mentalmente e fisicamente torturato in una cella con uno spazio personale di soli 1,3/2 mq per ciascun recluso. Addirittura, il signor Micu, in Romania, tenuto anche conto del sovraffollamento della cella, aveva a disposizione solo 1,9 mq personali calpestabili. Anche il caso del signor Szel, in Ungheria, nel 2011, ha rivelato alla comunità internazionale la “disumanità” sistematica delle carceri ungheresi, che concedono a ciascun detenuto un’area calpestabile molto scarsa.
Simile è pure la condanna alla Bulgaria, nel 2011, per aver rinchiuso il signor Radkov in una stanza troppo stretta e sovraffollata. Anche in Hacioglu contro Romania mancava quello che è stato definito “spazio vitale”. Può risultare significativo il fatto che i Paesi più condannati ex art. 3 Cedu, in tema di trattamento penitenziario, a parte la Turchia, sono quelli dell’ex blocco sovietico.

Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini secondo la licenza per uso libero e gratuito.

Andrea Baiguera Altieri

(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

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Tags: Art. 3 ceducarcerepoliziatorturatrattamento inumano e degradanteviolenza
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