Ai fini della “certezza del diritto”, le varie sentenze succedutesi negli anni hanno cercato di dare una misura oggettiva alla delicata questione. Tuttavia, si è riconosciuto un ampio margine per la contestualizzazione dei reati
Il comma 5 dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti (TU 309/90) dispone che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo [in tema di coltivazione o spaccio di droghe, ndr] che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 ad euro 10.329».
La certezza e la comodità dei “numeri”, ma anche la necessità di contestualizzare
Come già accaduto per il concetto di “ingente quantità” (vedi qui un altro nostro intervento), la dottrina e la giurisprudenza degli anni Duemila si sono chieste se non fosse il caso di predisporre valori-soglia numerico-ponderali che impedissero qualificazioni troppo libere dei lemmi “lieve entità”. Fissare dei limiti algebrici è sempre utile, perché crea un’uniformità interpretativa grazie alla quale non si generano più contrasti tra magistrato e magistrato. Anzi, precostituire livelli matematici della “lieve entità” aiuta anche i difensori, che avranno a che fare con pene detentive maggiormente certe e prevedibili.
Per la prima volta in ben trentadue anni, la VI Sezione penale della Cassazione, con Sentenza n. 45061 del 25 novembre 2022 (vedi anche Alessandra Paglione, in Diritto.it, 16 marzo 2023), ha proposto di tradurre in cifre la ratio della “lieve entità”. Tuttavia, Sezioni unite Murolo del 2018 ha invitato il giudice di primo e secondo grado a contestualizzare il “fatto lieve” all’interno di tutti i cinque parametri indicati dal comma 5 dell’articolo 73 TU 309/90.
Ciò vale soprattutto per il criterio della “qualità”, poiché, specialmente con attinenza alla cannabis, spesso il quantitativo sequestrato non è “lieve”, ma il tenore drogante della sostanza è basso, dunque non pericoloso per la salute degli assuntori. Oppure, si pensi al caso di una quantità sì lieve, ma spacciata a minorenni in età scolare. Oppure ancora, capita che la lieve entità non possa essere riconosciuta perché lo smercio è aggravato da un contesto criminale organizzato.
La proposta della sezione VI della Cassazione
Nel 2022, l’Ufficio per il processo della VI sezione della Suprema Corte ha qualificato come “lieve” la quantità pari a/inferiore a:
- 17 grammi per la cocaina;
- 5,1 grammi per l’eroina;
- 12,1 grammi per la marjuana;
- 25,5 grammi per l’hascisc.
E gli altri quattro parametri?
Come precisato dalla Sentenza Restivo del 2022, il criterio della quantità ponderale è e rimane quello principale, ma, come già detto, in conformità a Sezioni unite Murolo del 2018, le soglie numerico-ponderali proposte dalla VI sezione della Cassazione non vanno assolutizzate. Tutti i cinque parametri di cui al comma 5 articolo 73 TU 309/90 recano pari dignità nella valutazione del “fatto lieve”, anche se predisporre valori-soglia quantitativi agevola molto il lavoro esegetico del magistrato del merito.
Il problema di fondo, a prescindere, per un attimo, dal contesto della “lieve entità”, è che affiancare limiti numerici alle norme giuridiche aumenta quella “certezza del diritto” tanto cara ad Hans Kelsen e ai suoi seguaci normativisti. La cifra matematica è comoda, prevedibile e previene i soggettivismi esagerati di certune sentenze avanguardistiche ed eccentriche.
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Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)
















