Analizzando i vari testi dei principali trattati, nonché gli Organi di vigilanza, prevale una sensazione di astrattezza ideologica e inutilità. I singoli casi nazionali europei
Il panorama del Diritto internazionale pubblico in tema di stupefacenti è molto discutibile, nel senso che trabocca di Accordi transnazionali retorici e quasi privi di implicazioni pratiche.
Il primo Trattato da citare è la Convenzione unica di New York del 1961, aggiornata nel 1972 dai Protocolli di Ginevra. La seconda fonte di normazione internazionalistica e la Convenzione di Vienna del 1971 sulle droghe sintetiche. Infine, il terzo più importante testo sovrannazionale afferente agli stupefacenti è la Convenzione di Vienna del 1988.
I tre principali trattati internazionali e gli Organi di vigilanza
In buona sostanza, tutti e tre i testi internazionalistici appena menzionati suddividono le sostanze illecite o semilecite in tabelle, che, in ogni caso, lasciano il tempo che trovano, in quanto ciò che conta veramente è la classificazione operata da ciascuno Stato sovrano. Altrettanto ovvio è che tutti i tre atti normativi del 1961/1972, del 1971 e del 1988 tutelano la piena libertà della produzione di preparati psicotropi ad uso terapeutico. Pertanto, stancano le ridondanti parole di queste Convenzioni in tema di ricerca medica e di terapia del dolore, poiché si tratta di asserzioni scontate.
Detto in altri termini, i tre trattati internazionali sugli stupefacenti sono colmi di inutile retorica e di pleonasmi da propaganda ideologica, giacché, nella prassi quotidiana, ogni singolo Ordinamento reca una propria normazione che prevale sempre e comunque.
Nell’ambito del Diritto internazionale degli stupefacenti è istituita la Commission on Narcotic Drugs (CND), che, a sua volta, fa capo al Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite. Rallegra il palcoscenico dell’inutilità pure il Comitato internazionale di controllo dei narcotici (International Narcotics Control Board, INCB), che, dimostrando grande laboriosità e spirito di sacrificio, si è attivato soltanto una volta, nel 2000, per sanzionare, peraltro simbolicamente, l’Afganistan, reo di non contrastare abbastanza le proprie coltivazioni interne di oppio. Ecco poi niente meno che il Segretario degli Organi impiegati nell’implementazione del sistema di controllo globale, anch’esso, di fatto, mai operativo e utile solamente ad incrementare i costi della già onerosa macchina dell’Onu.
V’è da chiedersi perché gli Stati contraenti siano presi in giro da consimili perdite di tempo e di denaro. Una sola caserma della Polizia di Stato italiana lavora più di tutti gli Organi ispettivi delle Nazioni unite sul traffico illecito di droghe.
Il mito radical chic della cannabis libera
Purtroppo, la maggior parte degli Ordinamenti europei è caduta vittima del fascino politicamente corretto della canapa legalizzata. Ormai, chi osa evidenziare gli effetti collaterali del THC è sottoposto a una sorta di scomunica sociale, anche in Italia. Pare quasi che la cannabis sia diventata un bene di prima necessità.
Chiunque ha il coraggio di dubitare delle presunte proprietà benefiche della marjuana è bollato come un retrogrado mezzo bigotto rimasto al Medioevo. I vari Cappato e Bonino comandano come despoti e impongono una legalizzazione priva di solide basi scientifiche di tipo medico-tossicologico.
La situazione della marjuana legalizzata nei principali Stati europei
In Belgio, dal 2003, il possesso di canapa per uso personale, dunque non per fini di spaccio a terze persone, non è sanzionato né sotto il profilo amministrativo né dal punto di vista penale. In Francia, dal 2016, chi ne fa richiesta può inalare cannabis o altri stupefacenti in sale apposite supervisionate da personale medico pubblico.
In Germania, tra il 2017 e il 2021, è stata liberalizzata la marjuana, che può essere anche coltivata, purché in modo domestico e non per finalità di cessione ad altre persone. Nel caso tedesco, ha prevalso la ratio della legittimità dell’automedicazione a base di THC. Anche a Malta ogni maggiorenne può coltivare in casa fino a quattro piantine di canapa e può fumare spinelli a volontà, come se si trattasse di acqua minerale. E pure nel Regno unito la detenzione individuale di cannabis è abbastanza tollerata (vedi pure Droghe: le varie legislazioni nel mondo).
Insomma, l’Europa sta correndo appresso alla sinistra luce della marjuana legale, senza riflettere sulle conseguenze del THC in tema di guida di autoveicoli e di danni a lungo termine per il cervello.
Il paradigmatico caso dell’Olanda
In Olanda esistono i famosi coffee shop, ove è possibile fumare canapa, purché gli avventori siano maggiorenni e senza mescolare lo spinello a bevande alcoliche. Tuttavia, i coffee shop olandesi non hanno mai brillato per trasparenza e hanno sempre avuto sottili connessioni con la criminalità organizzata, la quale non rinuncia mai a infiltrarsi nel mercato delle droghe, anche quando esse sono smerciate senza restrizioni. Per esempio, nelle città olandesi di Breda e Tilburg, i coltivatori di marjuana sono stati sottoposti a controlli più stringenti, dato che i coffee shop si sono rivelati costantemente e pericolosamente esposti a una zona grigia di “vedo-non vedo” in cui tutto è possibile.
L’esperienza olandese ha dimostrato che la legalizzazione degli stupefacenti non risolve alcun problema, in quanto la criminogenesi è ontologicamente legata al mondo delle sostanze tossico-voluttuarie. Tale è stata pure l’esperienza dei canapai ticinesi dagli anni Novanta del Novecento al 2002, quando le Autorità cantonali hanno finalmente posto fine ad un decennio di anarchia e di forti infiltrazioni mafiose
La giusta nozione di “terapia” in Austria e in Francia
A parere di chi redige, la scelta migliore, e non solo con attinenza alle sostanze cosiddette “leggere”, è stata quella dell’Austria e della Francia, ove il tossicodipendente è catalogato come un individuo psicofisicamente bisognoso di cure, anche quand’egli infrange la normativa sugli stupefacenti. Nei due menzionati Paesi, se l’imputato tossicomane lo richiede, il Magistrato unisce alla sanzione detentiva un serio percorso di disintossicazione, collocando il reo in strutture apposite ove la cura è più importante della rieducazione.
Purtroppo, in Italia l’edilizia penitenziaria non consente di personalizzare il trattamento carcerario a beneficio dei reclusi con problemi di tossicodipendenza. Questa grave carenza ha conseguenze devastanti, perché il carcere si trova a dover ospitare individui completamente incompatibili con un regime espiativo di matrice non (semi)ospedaliera (sull’argomento, tra gli altri nostri contributi, leggi anche La pericolosità “concreta” della coltivazione di droghe vegetali; La “speciale tenuità” in materia di stupefacenti; La “quantità lieve” di stupefacenti nel Diritto penale italiano; Le “quantità ingenti” di stupefacenti nel Diritto penale italiano; Tossicodipendenza e capacità d’intendere e di volere).
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Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)
















