Nei quattro commi e le relative lettere dell’articolo 80 vengono dettagliatamente chiarite le aggravanti per tale reato
Secondo chi scrive, il Legislatore italiano ha statuito pene detentive troppo severe per lo spaccio “aggravato”. L’articolo 80 TU 309/90 è uno dei dati normativi maggiormente severi di tutto l’Occidente europeo.
Pene così elevate non sono deterrenti e non rieducano soprattutto quei giovani o giovanissimi condannati che hanno bisogno solo di un’altra possibilità nella loro già difficile vita.
I quattro commi dell’articolo 80 TU 309/90 e l’aggravante della cessione a minorenne
Il comma 1 articolo 80 TU 309/90 prevede sette aggravanti principali. Ovverosia: la cessione di droghe a minorenni, l’impiego di compartecipi non imputabili, l’utilizzo di pushers tossicodipendenti, la disponibilità di armi da fuoco, la diffusione di sostanze tagliate male, la dazione di una dose in cambio di atti prostitutivi, la vendita di droghe in luoghi di aggregazione giovanile.
Il comma 2 articolo 80 TU 309/90 disciplina l’aggravante della “ingente quantità”. Infine, il comma 3 articolo 80 TU 309/90 sanziona, in maniera estremamente dura, l’uso concreto di armi da fuoco precedentemente detenute. Da tralasciare è il comma 4 articolo 80 TU 309/90, che contiene un rinvio espresso pleonastico e fuori luogo.
Come scontato, anche nella previgente legge del 1975, la lettera a) comma 1 art. 80 TU 309/90 qualifica come aggravato lo spaccio o anche la sola offerta di sostanze stupefacenti a persone minori degli anni 18. Anzi, tale norma proibisce pure di utilizzare il bambino o l’adolescente come spacciatore, nel timore che egli possa entrare in contatto con la droga e sperimentarla per curiosità. Secondo alcune Sentenze della Cassazione, consegnare la sostanza a un minorenne è talmente grave da escludere pure l’eventuale applicazione della “lieve entità” di cui al comma 5 articolo 73 TU 309/90. Detto in altri termini: per la droga ai minorenni, tolleranza zero.
Le aggravanti dell’induzione allo spaccio di una persona non imputabile o semi-imputabile e del coinvolgimento nel narcotraffico di soggetti dediti all’uso di droghe
La lettera b) comma 1 articolo 80 TU 309/90 richiama esplicitamente l’articolo 112 del Codice penale, che prevede e punisce l’impiego di compartecipi minori o mentalmente infermi. Anche in questo caso il Legislatore ha inteso punire in maniera aggravata chi sfrutta manodopera criminale inimputabile/semiimputabile sperando nell’impunità.
Con la lettera c) comma 1 articolo 80 TU 309/90, riguardante il coinvolgimento di individui già tossicodipendenti, l’Ordinamento penale italiano ha voluto proteggere chi, essendo tossicomane, potrebbe essere determinato a gestire lo spaccio affidatogli in maniera spregiudicatamente violenta. D’altra parte, sotto il profilo della ratio, è intuitivo che il tossicodipendente uncinato rechi una bassa capacità di autodeterminarsi e, quindi, sarà propenso a ubbidire supinamente a tutti gli ordini di chi dirige la vendita delle sostanze consegnategli.
Affidare la cessione di stupefacenti a un tossicofilo significa pure aumentare la pericolosità sociale del reato, che potrebbe assumere connotazioni di particolare aggressività, poiché le sostanze psicoattive tolgono i freni inibitori.
Le aggravanti della disponibilità di armi da fuoco o materiale esplodente, delle sostanze “tagliate male” e della cessione di droga in cambio di rapporti sessuali
È doveroso specificare che il successivo comma 3 articolo 80 TU 309/90 prevede e punisce l’aggravante dell’“uso” di armi da fuoco, mentre la lettera d) comma 1 articolo 80 TU 309/90 ritiene già di per sé punibile la sola “detenzione” di armi vicino al luogo ove è custodito lo stupefacente.
Si tratta di un reato di pericolo, nel senso che il pusher potrebbe prendere l’arma e farne effettivo uso per proteggere il possesso dello stupefacente o per tentare di difendersi durante eventuali perquisizioni della polizia giudiziaria. Si potrebbe, dunque, dire che, per la Legge italiana, “usare” un’arma da fuoco è gravissimo, ma anche “detenerla” è già grave, specialmente nel contesto della cessione di sostanze illecite.
Proseguendo nel nostro commento, ci sembra normale e financo scontato che la lettera e) comma 1 articolo 80 TU 309/90 qualifichi come reato “aggravato” spacciare droga tagliata male, dunque potenzialmente lesiva per gli assuntori. Si tratta di un’evenienza frequente, soprattutto in estate, quando il narcotraffico si sposta nei luoghi di vacanza e gli assuntori rimasti nelle città e nelle periferie debbono accontentarsi di “roba” di pessima qualità, la quale spesso provoca molti decessi di emarginati, soli e relativamente poveri, che vanno incontro a overdose mortali.
Pure la lettera f) comma 1 articolo 80 TU 309/90 non abbisogna di molti commenti. Infatti, è noto il dramma delle giovani donne che si prostituiscono per mantenersi la dose giornaliera o per avere accesso a tristi trasgressioni autolesive, frutto di legami amicali criminogeni e fuorvianti.
Le altre aggravanti: la vendita di droga presso scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali o strutture per tossicodipendenti, dell’ingente quantità” e dell’uso effettivo delle armi
La lettera g) comma 1 articolo 80 TU 309/90 sanziona in forma aggravata lo spaccio dentro o in prossimità di luoghi di aggregazione o di cura ove hanno accesso persone particolarmente fragili per motivi anagrafici o sanitari. Tale lettera tutela pure tutte le “comunità giovanili”, dunque non solo quelle destinate agli infra-18enni; per esempio, si pensi alle università e ad altri luoghi accademici.
La Cassazione, dopo anni di sofferti dibattiti, ha definito “ingenti” (comma 2 articolo 80 TU 309/90), dunque passibili di una sanzione aggravata, le seguenti quantità: 1.500 grammi e oltre per la cocaina, 500 grammi e oltre per l’eroina e 2.000 grammi e oltre per la cannabis (leggi pure Le “quantità ingenti” di stupefacenti nel Diritto penale italiano). Tuttavia, l’aggravante in questione non sussiste qualora lo stupefacente sia privo o quasi privo di tenore drogante.
Infine, come evidenziato in precedenza, l’uso concreto di un’arma da fuoco è sanzionato in forma aggravata (comma 3 art. 80 TU 309/90), mentre la lettera d) comma 1 articolo 80 TU 309/90 punisce la semplice “detenzione”.
Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini.
Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)



















