Una serie di normative servono a garantire gli stessi utenti. E occhio a garanzie e ai contratti di assistenza e manutenzione
Il montascale è un impianto di estrema importanza per l’abbattimento delle barriere architettoniche per tutte quelle persone impossibilitate a salire autonomamente le scale o a superare ostacoli.
È un diritto riconosciuto a tutti gli effetti dalla legge, uno strumento che aiuta a recuperare, almeno in parte, una certa autonomia. Ecco, quindi, perché il suo acquisto, e la relativa installazione, segue regolamentazioni ben precise, definite da norme di tipo Uni (acronimo di Ente nazionale italiano di unificazione): gli impianti devono rispondere sia agli aspetti edilizi (e pertanto alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche), sia agli aspetti di prodotto. La prima normativa di tipo Uni in materia di sostegni alla mobilità risale al 1991, mentre l’ultima è del 2009. Queste norme rappresentano un valido riferimento per i produttori di montascale, servoscale e piattaforme, che devono essere in grado di assicurare al cliente un’alta qualità degli impianti.
Citiamo, ad esempio, la norma Uni En 81-40:2009 che stabilisce i principi di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e che, al suo interno, descrive la regolamentazione anche di montascale e piattaforme elevatrici destinate alle persone con mobilità ridotta. Questa normativa è la versione ufficiale della norma europea En 81-40, datata ottobre 2008, e va a specificare i requisiti di sicurezza al fine costruttivo, fabbricativo e relativo all’installazione e alla manutenzione, oltre che allo smontaggio dei montascale elettrici.
Quando si acquista un macchinario di simile importanza, è necessaria una manutenzione attenta e periodica. Poiché spesso le ditte che si occupano della vendita e delle installazioni non spiegano perfettamente a cosa si va incontro, è utile leggere attentamente i vari documenti che vengono rilasciati al momento dell’acquisto. Tra l’altro, così sarà chiara anche l’informazione che nel nostro Paese i montascale devono essere controllati per legge due volte all’anno. Alcune ditte invitano a scegliere pacchetti d’acquisto con l’assistenza di base e/o con controlli più minuziosi e frequenti e quindi sarà possibile regolarsi secondo le proprie esigenze. Per quanto riguarda la garanzia, la legge italiana prevede un periodo di 24 mesi dall’acquisto per tutti i clienti privati. Quindi, se il montascale dovesse apparire difettoso, è diritto dell’acquirente chiedere un intervento immediato e gratuito. Spesso, comunque, le aziende costruttrici prevedono contratti che, fra le clausole, inseriscono la manutenzione anche dopo i 24 mesi dall’acquisto.
Avere un montascale è un diritto per una persona disabile. Se inserire il montascale nella propria abitazione è un atto privato contro cui nessuno può avere nulla da ridire, l’allestimento all’interno del proprio condominio è regolamentato da una legge specifica, la n. 13/1989. Questa prevede che per l’installazione di un montascale e di opere simili, volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, c’è bisogno dell’approvazione della maggioranza assembleare minore, basta cioè che un terzo dei condomini dia il proprio consenso all’allestimento. E nel caso in cui il condominio non abbia intenzione di affrontare la questione del montascale in assemblea? Anche in questo caso le persone disabili non devono preoccuparsi, visto che sempre la medesima legge specifica che, anche se non si è d’accordo nel trattare la votazione per la presenza del montascale, questo dispositivo può comunque essere installato. L’interessato dovrà prima chiedere all’amministratore, attraverso un’istanza scritta, di convocare un’assemblea a tal proposito e, se la richiesta non sarà considerata, dopo tre mesi potrà in ogni caso procedere all’installazione del suo montascale in completa libertà.
daniela ferro
(LucidaMente, anno XII, n. 139, luglio 2017)