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Tossicodipendenza e capacità d’intendere e di volere

La Corte suprema di Cassazione ha abbracciato una nozione “allargata” di infermità mentale legata all’utilizzo di sostanze stupefacenti

Andrea Baiguera Altieri by Andrea Baiguera Altieri
2 Giugno 2025
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, SALUTE-MEDICINA, TEMATICHE CIVILI
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Tossicodipendenza e capacità d’intendere e di volere
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La Corte suprema di Cassazione ha abbracciato una nozione “allargata” di infermità mentale legata all’utilizzo di sostanze stupefacenti

A differenza di quanto accadeva sino a una ventina d’anni fa, oggi la Cassazione riconosce spesso che l’infermità/seminfermità mentale non ha solo origini psicopatologiche bensì può derivare anche da disturbi del carattere o, addirittura, da quelli che l’articolo 90 del Codice penale definisce «stati emotivi o passionali».
Dunque, negli anni Duemila, la Suprema Corte si manifesta più “generosa” nel concedere la circostanza del vizio di mente, soprattutto quando l’imputato è un minorenne o un giovane adulto.

Il DSM-V in tema di incapacità d’intendere e di volere
La versione attuale, la quinta, del DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), ossia il catalogo ufficiale dei disordini mentali, non è troppo rigoristica e asserisce che spesso il tossicodipendente diviene incapace o semi-incapace a causa di patologie nascoste, che non davano alcun segnale prima dell’attuazione del delitto eterolesivo.
Pertanto, esistono individui che conducono una vita apparentemente normale ma che, all’improvviso, esternano una violenza inaspettata, non prevedibile, incoerente con la vita ordinaria, per esempio, di uno studente modello o di un amorevole padre di famiglia. Questo vale anche per chi fa uso di sostanze stupefacenti.
Alla luce del Codice civile, ma anche degli articoli 85, 88 e 89 del Codice penale, si consta che il tossicofilo manifesta quasi sempre turbe mentali e spesso si rende necessaria l’assegnazione di un amministratore di sostegno, poiché chi assume droghe mette in pericolo la stabilità del proprio nucleo familiare, sia dal punto di vista morale, sia sotto il riguardo economico. Drogarsi significa infatti quasi sempre perdere il posto di lavoro, non mantenere la figliolanza e spendere molto denaro per acquistare la sostanza, la quale assume un ruolo ossessivo nella mente di chi ne fa un uso non occasionale (leggi anche La tossicodipendenza: malattia o vizio?).
In psicanalisi si direbbe che il tossicodipendente reca un Io molto gracile, passivo, immaturo. In effetti, è tipica dei tossicomani la fuga dalla realtà. Drogarsi o abusare di bevande alcoliche (Il problema dell’alcolismo non occasionale) diviene un modo per sfuggire alle proprie responsabilità e per non affrontare i problemi della vita quotidiana.
Capacità d’intendere e di volere? Molto dipende dalle singole circostanze
Tuttavia, nella Criminologia europea, parecchi autori hanno fatto notare che l’applicabilità del vizio di mente, totale (art. 88 CP) o parziale (art. 89 CP) che sia, non può essere automatica. Ad esempio, il cocainomane rimane abbastanza lucido; anzi, la cocaina aumenta l’attenzione e la memoria e conferisce, almeno nel breve periodo, un senso di benessere fisico. Lo stesso si può dire dell’eroinomane che, se attento a mantenere un dosaggio ragionevole, può continuare a condurre una vita lavorativa e sociale piuttosto idonea. Quindi non tutti gli assuntori di droghe sono necessariamente e tassativamente incapaci d’intendere e di volere.
Anche la Cassazione invita il magistrato del merito a non generalizzare la tematica dell’incapacità dell’imputato, perché molto dipende dalle singole e specifiche circostanze, nonché dalla risposta fisica alla sostanza d’abuso, che potrebbe essere “sopportata” bene, senza alterazioni invalidanti della psiche.
Il magistrato non è un calcolatore elettronico e Il DSM-V non è un testo sacro
Come ribadito costantemente dalla Suprema Corte, il giudice è tenuto a valutare caso per caso l’applicabilità o meno degli articoli 85, 88 e 89 del Codice penale. Non tutti i tossicodipendenti sono uguali e l’eventuale vizio di mente dipende dalla risposta mentale e corporale alla sostanza assunta. Analoga osservazione vale pure nella fattispecie dell’alcol-dipendenza.
Nel DSM-V, in modo deterministico, si parla di «Disturbo da uso di Sostanze» (DUS) e di «Disturbo antisociale di Personalità» (DAP), ma, di nuovo, dal punto di vista giuridico, ciò non significa che ogni tossicofilo sia incapace d’intendere e di volere per il solo fatto di fare uso di droghe. Molto, anzi tutto, varia in relazione allo specifico contesto di vita dell’assuntore. Per esempio, nella storia personale del tossicomane potrebbe essere predominante l’influsso di una scuola vissuta in maniera negativa. Oppure, il reato commesso potrebbe essere legato alle spinte antigiuridiche veicolate da una famiglia tossica o da un gruppo amicale criminogeno.
Il magistrato, quindi, non può e non deve applicare il DSM-V in modo automatico, in quanto vanno analizzate le singole variabili della vita non facile passata dell’infrattore tossicodipendente. Ciò che la Cassazione chiede è di contestualizzare, dunque di capire il perché della devianza. Solo per tal via si potrà successivamente valutare la presenza di una potenziale infermità di mente.
La medicina non deve avere l’ultima parola
Nella Giurisprudenza di legittimità italiana il DSM-V reca un valore sempre medico-terapeutico, ancorché non giurisdizionale. Il tossicomane responsabile di un reato va rieducato alla luce del comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione. Solamente dopo, in sede di esecuzione penitenziaria, gli educatori potranno anche valutare eventuali esigenze di cura e di disintossicazione.
Nel diritto italiano, a differenza di ciò che accade negli Stati uniti, il detenuto, specialmente se dipendente da sostanze, non è o, meglio, non è solo un malato, bensì egli mantiene la propria dignità di cittadino da reinserire nel contesto sociolavorativo esterno. Il magistrato di primo e di secondo grado non può e non deve applicare in maniera algebrica e tassativa le norme in materia di infermità psichica del tossicodipendente.
Ogni singolo individuo va valutato alla luce della propria storia personale, con quell’umanità e quell’empatia che contraddistinguono o dovrebbero contraddistinguere il sistema carcerario occidentale dai tempi di Cesare Beccaria e degli altri pensatori illuministi.

Le immagini: a uso libero e gratuito da Pixabay secondo la Licenza per i contenuti (autori: Daniel_B_photos; rebcenter-moscow; succo).

Andrea Baiguera Altieri

(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

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Tags: alcolcapacità di intendere e volerecassazionecocainacodice penaledelittieroinafocusinfermitàseminfermitàtossicodipendenza
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