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Home TEMATICHE CIVILI

Quando il bacio molesto o inaspettato può essere perseguito penalmente

Il concetto di violenza sessuale è molto mutato. Oggi, la giurisprudenza della Cassazione è più severa e non tollera neppure la minima compressione alla libertà sessuale

Andrea Baiguera Altieri by Andrea Baiguera Altieri
24 Settembre 2026
in FAMIGLIA-EDUCAZIONE-SCUOLA, GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, TEMATICHE CIVILI
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Quando il bacio molesto o inaspettato può essere perseguito penalmente
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Il concetto di violenza sessuale è molto mutato. Oggi, la giurisprudenza della Cassazione è più severa e non tollera neppure la minima compressione alla libertà sessuale

Tutto dipende, a monte, da cosa s’intende per “atto sessuale”. Dopo la riforma del Diritto penale sessuale, operata dal legislatore italiano nel 1996, la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare il problema dell’esatta qualificazione dei lemmi “atti sessuali”, contenuti nel primo comma dell’art. 609 bis del Codice penale (cp).
Nella normativa del Novecento, si distingueva tra “atti penetrativi” e “atti non penetrativi” e la violenza carnale vera e propria era riconosciuta solamente nei casi in cui, fisicamente, l’uomo introduceva il proprio attributo nella vagina, nella cavità orale femminile o nel deretano.

A proposito del bacio, bisogna distinguere tre parti del corpo della persona baciata
Insomma, prima del 1996, vi era una minore sensibilità giuridica nei confronti di tutti quegli “atti di molestia” diversi dalla congiunzione fisica tradizionalmente intesa. Pertanto, molte fattispecie di abuso rimanevano impunite, perché esse non erano considerate “atti sessuali” penalmente rilevanti. Anche il bacio “rubato” era visto dalla Cassazione come un evento marginale maleducato ancorché non grave sotto il profilo giuridico.
Negli anni Duemila, la connotazione sessuale del bacio dipende dalla zona attinta dal soggetto attivo. In primo luogo, vi sono “zone ontologicamente erogene”, sulle quali il bacio è senza alcun dubbio un atto sessuale, come, ad esempio, i genitali, le mammelle, il sedere e i peli pubici.

In secondo luogo, per la giurisprudenza maggioritaria, esistono “zone non erogene”, come la fronte o la mano; in tal caso, il bacio non assume mai carattere sessuale. In terzo luogo, vi sono “zone relativamente erogene”, come il collo e la bocca (comprese le labbra); in tal caso, baciare può avere una natura erotica a seconda delle circostanze. In particolar modo, è problematico il caso del bacio originariamente diretto in bocca, ma ricadente sulla guancia a causa dello spostamento della testa della parte lesa durante il rifiuto dell’approccio.
A un anno dall’entrata in vigore del nuovo Diritto penale sessuale, Cassazione Corsaro, 9 ottobre 1997, aveva affermato che «va esclusa la rilevanza penale del bacio sulla guancia e sul collo». Questa sentenza, a sua volta, si allineava alla giurisprudenza preriforma, ovverosia a Cassazione Delogu, 11 ottobre 1995.
Il nuovo orientamento della Cassazione (sentenza Di Francia del 27 aprile 1998)
Per la verità, a parere di chi scrive, Cassazione Corsaro, 9 ottobre 1997, era fuori luogo, anzi, per certi versi, pericolosa, giacché lasciava fuori dal campo precettivo della violenza sessuale gli atti del baciare che potrebbero creare forte turbamento psicologico nelle donne, ma soprattutto nelle bambine, mentalmente non ancora in grado di elaborare il significato di un bacio non consensuale sulla guancia o sul collo. Infatti, nei contesti di pedofilia, il concetto di zona erogena va inteso in senso ampio, poiché anche solo un bacio potrebbe creare un grave turbamento.
Finalmente, Cassazione Di Francia, 27 aprile 1998, ha manifestato una maggiore sensibilità giuridico-criminologica e ha stabilito che «il bacio [non consensuale, ndr] sulla guancia e sul collo, è violenza sessuale consumata». Questo precedente, nelle motivazioni, specifica che, in ogni caso, il giudice deve effettuare «una complessiva valutazione di tutta la vicenda, prendendo in considerazione tutti i particolari connotati fattuali del caso».
Ovverosia, nella fattispecie giudicata da Cassazione Di Francia del 1998, la ragazza era stata presa per le braccia con violenza e avvicinata a sé dall’uomo che desiderava baciarla. Il bacio era, inoltre, diretto in bocca, ma era ricaduto sulla guancia della persona offesa solo grazie al fatto che la giovane donna si era ribellata scuotendo il capo per non essere baciata contro la propria volontà.
Alcuni dottrinari hanno ipergarantisticamente contestato la sentenza della Cassazione Di Francia
Chi redige, saluta Cassazione Di Francia del 1998 come un luminoso traguardo nella conquista della libertà sessuale della donna, la quale non deve subire il bacio passivamente, come se si trattasse di un atto sessualmente amorfo o bagatellare. Tuttavia, non pochi autori hanno fatto notare che il bacio in una zona non tassativamente erogena, come il collo e la guancia, è o, viceversa, non è atto sessuale «a seconda delle specifiche circostanze».

Per cui, secondo questi penalisti, Cassazione Di Francia sarebbe stata troppo apodittica e non avrebbe specificato che tutto dipende dal singolo contesto, anche se la donna non è totalmente consenziente. Chi commenta qui, invece, rimane del parere che “rubare il bacio” è sempre un atto con valenza erotica integrante gli estremi dell’art. 609 bis cp.
Anche in Giurisprudenza, alcune sentenze hanno preferito conferire priorità al “contesto”
Negli anni Duemila, sempre con afferenza alla tematica del bacio senza consenso del soggetto passivo (Cassazione, 26 novembre 2014 e Cassazione 19 luglio 2017) non hanno negato a priori che il collo e la bocca della persona baciata contro volontà siano zone erogene, tuttavia tali due pronunce hanno ribadito che la rilevanza penale del bacio “dipende dalle circostanze”.

Tale è stato pure il parere di Cassazione, 19 novembre 2019, e di Cassazione 13 febbraio 2007, in cui la “natura sessuale” del bacio sulle labbra, sul collo o in bocca è fatta dipendere da variabili relazionali e culturali. Ad esempio, in queste sentenze è stato fatto notare, che nella tradizione russa, il bacio sulle labbra è solamente «un segno di saluto senza alcuna connotazione erotica». Di nuovo chi scrive rimarca, invece, che il bacio, tranne nel caso di quello lieve sulla guancia per salutarsi, raramente non è “atto sessuale” e, specialmente nei contesti di pedofilia, baciare contro la volontà altrui può cagionare traumi psicologici, anche se la zona baciata non è “ontologicamente erogena”.

Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini secondo la licenza per uso libero e gratuito.

Andrea Baiguera Altieri

(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

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Tags: autodeterminazionebaciocassazioneconsensoviolenza sessuale
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