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Home GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO

Dalla “lieve entità” alla “particolare tenuità”: come le ultime pronunce (2018-2025) stanno cambiando le pene per i reati di droga

Dalla redazione by Dalla redazione
24 Settembre 2025
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, ON AIR / CONSIGLI AL VOLO / PUBBLIREDAZIONALI, SALUTE-MEDICINA, TEMATICHE CIVILI
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Dalla “lieve entità” alla “particolare tenuità”: come le ultime pronunce (2018-2025) stanno cambiando le pene per i reati di droga
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Chi segue i rapporti fra cronaca, diritto e società sa che il lessico della giustizia penale è fatto anche di sfumature. Per orientarsi è bene tenersi informati, pertanto consigliamo di leggere gli approfondimenti di Sbircia la Notizia Magazine: tra i molti articoli di cronaca trattati si può incrociare uno sguardo trasversale che aiuta a leggere le ricadute sociali delle decisioni giuridiche.

Perché parlarne adesso
Negli ultimi dodici mesi il quadro è cambiato più volte. Il cosiddetto “Decreto Caivano” (2023) aveva innalzato il massimo edittale dell’art. 73, comma 5 Testo Unico (TU) Stupefacenti (il “piccolo spaccio”), con un effetto collaterale: chiusura della strada alla messa alla prova (Map) per molti imputati. Il 1° luglio 2025 la Corte costituzionale è intervenuta dichiarando incostituzionale l’esclusione del piccolo spaccio dalla sospensione del procedimento con Map (sentenza n. 90/2025), riaprendo un istituto che in concreto può ridurre recidiva e sovraccarico penitenziario.
In parallelo, la Cassazione ha continuato a raffinarsi su due binari: i requisiti della “lieve entità” (art. 73, comma 5) e l’applicazione della “particolare tenuità del fatto” (art. 131‑bis del Codice penale, Cp), che non cancella il reato ma esclude la punibilità in presenza di offesa minima e non abitualità della condotta. Su quest’ultimo versante, le Sezioni Unite 2022 hanno delineato i criteri di compatibilità con il reato continuato e i confini applicativi.

Che cosa dice la legge (in due righe, ma chiare)

  • 73, comma 5, Dpr 309/1990: punisce le condotte di cui all’art. 73 quando il fatto, per i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e per qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità. È una fattispecie autonoma, non una semplice attenuante.
  • 131‑bis Cp: causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, richiede offesa lieve e non abitualità; la valutazione riguarda il caso concreto e non coincide con le soglie tabellari o con l’inquadramento tipico del reato. Due etichette simili nel linguaggio comune, ma istituti diversi per presupposti ed effetti.

“Lieve entità” non è (solo) grammi: cosa ha detto la giurisprudenza
Un passo decisivo è arrivato con le Sezioni Unite 2018: la diversa qualità delle sostanze (ad esempio, “mix” tra cocaina e hashish) non esclude di per sé l’ipotesi di lieve entità; conta una valutazione complessiva del fatto. La Corte ha voluto disinnescare automatismi che, nella prassi, rischiavano di irrigidire il giudizio.
Nel 2022, la VI Sezione (sentenza n. 45061/2022) ha indicato soglie quantitative di riferimento per orientare i giudici nel prudente apprezzamento: non “gabbie”, ma parametri che aiutano a distinguere piccolo spaccio/uso personale da condotte più strutturate. Anche qui, è ribadito che i grammi non bastano: pesano contesto, strumenti, frazionamento, canali di cessione.
Nel 2025 un altro tassello: la Cassazione ha rimarcato che la “non occasionalità” di un agire seriale o organizzato mina la configurabilità della lieve entità. Se la condotta è ripetuta con tratti di professionalità o stabilità, l’ombrello del comma 5 si restringe.

“Particolare tenuità” (131‑bis) e stupefacenti: quando si può applicare
La “particolare tenuità” non è scritta per gli stupefacenti: è una causa generale che può operare anche nei reati in materia di droga se il caso concreto presenta offesa minima e non abitualità. Le Sezioni Unite 2022 hanno chiarito la compatibilità con il reato continuato: in breve, non c’è un veto in astratto, ma serve un vaglio rigoroso di offesa e condotta.
Attenzione alla differenza di prospettiva: per la lieve entità (73,5) il giudice guarda soprattutto a mezzi, modalità, circostanze e a qualità/quantità delle sostanze; per la 131‑bis il focus è su offesa concreta e abitualità (o meno) del comportamento dell’imputato. La nuova giurisprudenza ha sottolineato questo doppio binario.

Il “tira e molla” sulla messa alla prova (2023-2025)
Il 2023 ha visto, come effetto della stretta legislativa, l’innalzamento del massimo edittale del piccolo spaccio: conseguenza, l’impossibilità per molti imputati di accedere alla messa alla prova (che in generale richiede reati con massimo non superiore a quattro anni).
Il 1° luglio 2025, con la sentenza n. 90, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa esclusione: per i giudici della Consulta, non è ragionevole chiudere l’istituto proprio laddove – in presenza di fatti marginali – può avere effetti rieducativi significativi. Da allora, la sospensione del procedimento con messa alla prova è di nuovo praticabile anche per il 73 comma 5, entro i limiti e le valutazioni del caso concreto.

La linea di confine tra art. 73 e art. 75 (penale vs amministrativo)
Un altro tema caldo della prassi è lo spartiacque tra illecito penale (art. 73) e illecito amministrativo (art. 75) nei casi di detenzione.
La Cassazione 15458/2025 ha richiamato i giudici al cuore del problema: quando le circostanze non provano in modo univoco la destinazione allo spaccio, il discrimine va ancorato a indici sintomatici seri (frazionamento, strumenti, contatti, contesto) e non a ipotesi astratte. Una bussola utile per evitare “deragliamenti” nella qualificazione dei fatti.

Esempi pratici tratti dalla giurisprudenza recente

  • Mix di sostanze: detenere tipologie diverse non esclude automaticamente la lieve entità; si valuta l’insieme (peso, purezza, contesto, strumenti). È il principio affermato dalle Sezioni Unite 2018.
  • Piccole quantità ma condotta seriale: ripetere cessioni in periodo breve, con clientela stabile o canali collaudati, indebolisce la “lieve entità” e preclude, di regola, la 131‑bis per abitualità. Lo ha rimarcato la Cassazione 2025 sul profilo della “non occasionalità”.
  • Soglie orientative: il richiamo della VI Sezione 2022 alle soglie non è una tabella “cieca”: aiuta a leggere la cornice, ma la decisione resta sul fatto concreto.

Domande chiave e risposte nette

La “lieve entità” è un’attenuante?
No: è una fattispecie autonoma del 73.5, con un proprio trattamento sanzionatorio. Lo dicono testi e dottrina maggioritaria.

“Lieve entità” e 131‑bis si sommano?
Teoricamente sì, perché si muovono su piani diversi (tipicità/offesa). In concreto, però, le condizioni della 131‑bis (offesa minima e non abitualità) rendono la combinazione rara. Le Sezioni Unite 2022 hanno fissato paletti proprio per evitare abusi.

Dopo la Consulta 90/2025, la messa alla prova vale per tutti i 73.5?
Vale in astratto anche per il 73.5, ma resta una valutazione caso per caso: idoneità del programma, personalità dell’imputato, interesse della vittima e prognosi favorevole. La Consulta ha rimosso un divieto automatico, non introdotto un “diritto soggettivo” incondizionato.

Che cosa cambia fuori dalle aule
Tre effetti sono già visibili (o lo saranno a breve):

  1. Più coerenza nella griglia valutativa: tra 2018 (su qualità diverse), 2022 (soglie orientative e su 131‑bis) e 2025 (non occasionalità), il giudizio sulla lieve entità è meno binario, più plurifattoriale.
  2. Ritorno della messa alla prova nei casi di piccolo spaccio: un canale di giustizia riparativa e trattamento che, se usato bene, può incidere su recidiva e sovraffollamento.
  3. Maggiore attenzione al confine 73/75: meno “automatismi” e più prova sulle finalità della detenzione, come ricorda  15458/2025.

Una differenza culturale (non solo tecnica)
“Lieve entità” e “particolare tenuità” non sono scappatoie, ma strumenti di proporzione. La prima riposiziona il fatto dentro il catalogo delle condotte vietate, ma riconosce che mezzi e circostanze possono rendere meno grave l’offesa; la seconda dice che, pur essendoci reato, l’offesa è così bassa e il comportamento non abituale da non meritare pena. Nel mezzo, la messa alla prova offre spazi di responsabilizzazione e riparazione. È un cambio di paradigma: differenziare invece di appiattire.
Nel diritto delle droghe le parole pesano. “Lieve entità” e “particolare tenuità” sono lenti che avvicinano la proporzione al caso concreto: non sconti, ma strumenti per evitare risposte sproporzionate.
Le decisioni del 2018-2025 mostrano un movimento comune: limitare gli automatismi, chiedere al giudice un esame a tutto tondo (cosa, come, quanto, per chi), riaprire spazi di trattamento dove l’offesa è minima e la persona può ripartire. È un equilibrio difficile, certo. Ma è anche il modo in cui una democrazia matura tiene insieme legalità e garanzie, sicurezza e diritti: distinguendo. E spiegando perché.

Le immagini: a uso libero e gratuito da Pixabay secondo la Licenza per i contenuti (autori: scratsmacker; succo; frolicsomepl; StayRegular; sergeitokmakov).

c.l.p.

(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

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Tags: cassazionecorte costituzionalediritto penaledrogagiurisprudenzaleggelieve entitàmessa in provaSbircia la notiziastupefacentitesto unico
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