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Home GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO

Se la donna lo richiede, il maschio deve interrompere il coito?

La nuova regola della “libera autodeterminazione sessuale” ha ribaltato le tradizionali costumanze intime. Infatti, dal 2004, la Cassazione qualifica come “violenza sessuale” anche la condotta dell’uomo che non interrompa il coito su richiesta della donna

Andrea Baiguera Altieri by Andrea Baiguera Altieri
25 Ottobre 2026
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, TEMATICHE CIVILI
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Se la donna lo richiede, il maschio deve interrompere il coito?
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La nuova regola della “libera autodeterminazione sessuale” ha ribaltato le tradizionali costumanze intime. Infatti, dal 2004, la Cassazione qualifica come “violenza sessuale” anche la condotta dell’uomo che non interrompa il coito su richiesta della donna

La questione del coito interrotto non è nuova nel Diritto penale occidentale. Tuttavia, il problema è stato affrontato con un nuovo slancio dopo la sentenza della Corte suprema della California The People vs. John Z., 6 gennaio 2003. In tale precedente statunitense, si afferma, infatti, in maniera innovativa, che «durante il compimento di atti sessuali consensuali, la revoca del consenso annulla quello antecedentemente prestato e viene integrata la fattispecie del reato di violenza sessuale qualora il soggetto attivo non interrompa l’atto sessuale divenuto non consensuale».
Questa è stata la prima sentenza della storia ad aver postulato la possibilità del post-penetration rape, ovverosia dello stupro “omissivo”, per aver l’uomo omesso, su richiesta della donna, di estrarre il pene dalla vagina.

La posizione della dottrina penalista
Tanto in Italia quanto nei paesi anglofoni, in cui vige la cosiddetta “Common Law”, prima di The People vs, John Z., 6 gennaio 2003, non esisteva il concetto di post-penetration rape. In effetti, anche a parere di chi redige, non ha senso chiedere al maschio, anche per comprensibili ragioni fisico-psicologiche, di interrompere il rapporto dopo una penetrazione consensuale. Si tratta di un’ipotesi bizzarra, non razionale e non fisiologicamente comprensibile, soprattutto perché non si capisce quale trauma o violenza possa subire la donna dopo aver acconsentito a essere penetrata.

Esistono, in dottrina, soltanto due ipotesi di doverosità del coito interrotto. La prima fattispecie è quella del soggetto passivo che chieda di interrompere l’atto sessuale in itinere perché il soggetto attivo ha iniziato improvvisamente ad attuare condotte fisicamente violente o sadomasochistiche non previamente concordate. La seconda evenienza, molto frequente, è quella della ragazza vergine al suo primo rapporto, la quale chieda all’uomo di uscire dalla cavità vaginale a causa del troppo dolore.
Fuori da tali due ipotesi, il coito interrotto è contrario a ogni regola di ragionevolezza.
L’assurdità dell’interruzione in itinere dell’atto sessuale anche sotto il profilo tecnico
La criminalizzazione dell’omessa estrazione del pene dalla vagina durante la consumazione in corso del rapporto non ha una ratio nemmeno sotto il profilo tecnico. Ossia, l’articolo 609 bis del Codice penale (cp) configura tipicamente il reato di violenza sessuale soltanto nei casi di violenza fisica o di minaccia; pertanto non esiste, nell’ordinamento italiano, una “violenza sessuale omissiva”.

Nella Common Law, i giuristi degli anni Duemila hanno coniato l’espressione rape by omission, ma questa categoria non è ospitabile nel Diritto italiano alla luce della natura tassativamente “attiva” dello stupro così come concepito de jure condito dall’art. 609 bis cp, che, essendo una norma penale, non può essere esteso per analogia.
Dunque, The People vs. John Z., 6 gennaio 2003, non può essere tecnicamente trasposto all’interno del Diritto penale sessuale italiano.
La posizione della Common Law statunitense, neozelandese, australiana e inglese
Invero, The People vs. John Z. del 2003 non è stato un precedente pacificamente accolto nemmeno negli ordinamenti anglofoni. Basti pensare che, diciotto anni prima, la stessa giurisprudenza della California, in People vs. Vela del 1985, aveva negato la ragionevole sussistenza di un potenziale post-penetration rape «poiché la donna, se presta consenso alla penetrazione, non può subire uno choc particolare dal fatto che l’uomo poi non voglia interrompere il rapporto».

Fa eccezione, ma si tratta di un caso isolato, la sentenza neozelandese Kaitamaki vs. the Queen del 1985, in cui la penetrazione viene considerata “reversibile” se la donna chiede in itinere di estrarre il pene dalla propria vagina. Del pari, ma non si tratta di un orientamento maggioritario, in Inghilterra, nel 1994, un emendamento al Sexual Offences Act ipotizzava che l’atto sessuale dovesse essere interrotto, se non più consensuale, nella fase tra la penetrazione e l’eiaculazione. Siffatta evenienza era contemplata pure dal caso inglese R. vs. Cooper & Schaub del 1992.
Tuttavia, pure in Australia, quella suesposta non è una posizione ermeneutica dominante. Sicché, senza ombra di dubbio, si può senz’altro sostenere che The People vs. John Z. del 2003 ha atipicamente infranto, per la prima volta, un’interpretazione tradizionale e ben consolidata anche nella Common Law.
In Italia una sentenza che ha suscitato perplessità
La Cassazione italiana, con la sentenza del 24 febbraio 2004 ha stabilito che l’uomo ha il dovere di interrompere il coito anche se la penetrazione era consensuale ed è già avvenuta, poiché «il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609 bis cp la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno in itinere a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell’amplesso». Tale severa interpretazione è stata confermata quasi alla lettera, quattordici anni più tardi, da Cassazione, 11 dicembre 2018.

Tuttavia, gli interpreti più autorevoli, pur prendendo atto delle decisioni della giurisprudenza di legittimità, contestano aspramente Cassazione, 24 febbraio 2004, e Cassazione, 11 dicembre 2018. Il dissenso si basa sulla non ragionevolezza fisiologica del coito interrotto. Inoltre, molti hanno fatto notare che, in Italia, non ha senso configurare una “violenza sessuale omissiva”, ovvero fondata sul fatto che l’uomo userebbe violenza omettendo di estrarre il pene dalla vagina. Dunque, il post-penetration rape, detto anche rape by omission rimane un istituto della Common Law non tipicamente applicabile all’ordinamento italiano.

Sempre sul rapporto tra Legge e sessualità, vedi anche:

  • La produzione di pornografia amatoriale nei contesti di coppia: quando diventa illegale?
  • Quando il bacio molesto o inaspettato può essere perseguito penalmente
  • Sessualità e rispetto della dignità umana tra Diritto, cultura e cristianesimo
  • Lo stupro di una persona sotto l’effetto di alcol o stupefacenti

Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini secondo la licenza per uso libero e gratuito.

Andrea Baiguera Altieri

(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

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Tags: coito interrottopenetrazionepost-penetration raperape by omissionsessualitàviolenza sessuale omissiva
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