Il “sexting” è l’invio di foto o video pornografici autoprodotti. Esso diventa illegale se il soggetto passivo è minacciato o indotto con violenza. Se, poi, ha meno di 18 anni, la questione è ancor più spinosa
In quale norma penale va fatta rientrare la minaccia o induzione a fare pornografia? Il sexting, se consensuale, non è reato. I problemi cominciano quando l’uomo, approfittando del proprio ruolo dominante, costringe o induce la donna (o un altro uomo, nel caso di relazioni omosessuali) a farsi raffigurare nuda o in pose pornografiche. Rare sono i casi nei quali è la donna a obbligare l’uomo.
Ai sensi del Diritto penale, ciò, per taluni, è violenza privata (articolo 610 del Codice penale); per talaltri, si tratta di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); per talaltri ancora, si è di fronte a una violenza sessuale (art. 609 bis c.p.). Sicuramente, non si può tecnicamente parlare di estorsione (art. 629 c.p.) perché manca l’elemento patrimoniale del ricatto.
Il parere prevalente della Cassazione e le perplessità della dottrina
Allo stato attuale, la maggior parte delle sentenze della suprema corte utilizza, per il sexting non consensuale, la fattispecie della violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. Tuttavia, in dottrina, molti penalisti hanno fatto notare che, nel Diritto italiano, si abusa della categoria della “violenza sessuale”, nel senso che, spesso, queste foto e questi video raffigurano la ragazza o la donna soltanto nuda o mentre compie da sola gesti di autoerotismo.
Dunque, in tali casi, il sexting non riguarda “atti sessuali”, come richiesto dall’art. 609 bis c.p., bensì semplici nudes o immagini audiovisive di masturbazione, il che non comporta il «compimento o la sopportazione di atti sessuali», come tassativamente previsto per la valida precettività del reato di violenza sessuale.
Una ragazza nuda o che si autostimola, senza «atti sessuali penetrativi» di un uomo accanto, non fa sesso, lo simula soltanto; dunque, si tratta di un “porno soft” che non ha alcunché a che fare con l’art. 609 bis c.p., il quale richiede un rapporto vaginale, orale o anale, non simulato.
Quindi, l’art. 609 bis c.p. è “nato vecchio”
Non si può negare che la nozione di “atti sessuali” ex art. 609 bis c.p. non è più idonea al contesto contemporaneo. Questa norma è entrata in vigore nel 1996, quando ancora non esistevano internet, gli smartphone, i social, le videochiamate e le chat online. Ormai, sia la dottrina sia la giurisprudenza sono concordi nell’affermare che oggi esiste anche un “sesso virtuale” via internet, il quale si accompagna alla speculare ratio di “violenza sessuale cibernetica”.
I giovani degli anni Duemila hanno spostato gran parte della loro sessualità sulla rete web, per cui è ormai obsoleto il concetto novecentesco di “atto sessuale (solo) in presenza”. Ai giorni nostri, soprattutto in Occidente, il sesso si è, per così dire, “smaterializzato” e, di conseguenza, una ragazza può essere umiliata e violentata anche via internet o sullo smartphone.
Molti autori hanno sottolineato che è ormai giunto il momento di introdurre una norma apposita riservata alla “violenza sessuale a distanza”, ovvero attraverso le nuove tecniche comunicative telematiche. Il cosiddetto “atto penetrativo” potrebbe anche essere meno degradante di un’immagine o di un video porno non consensuale (leggi anche Sessualità e rispetto della dignità umana tra Diritto, cultura e cristianesimo).
Il sexting con e tra minorenni
Tendenzialmente, la Cassazione applica, ai video e alle foto intime con e tra minorenni, l’art. 600 ter c.p., che punisce in modo estremamente severo e pesante qualunque forma di “pornografia minorile”.
Va precisato, tuttavia, che, sotto il profilo tecnico, fino a una sentenza emessa dalle Sezioni unite della suprema corte nel 2018, il sexting minorile era punito dalla più mite ipotesi criminosa dell’art. 604 c.p. (detenzione o accesso a materiale pedopornografico).
Eppure non tutti sono d’accordo…
In barba alla severità oltranzistica dei più rigorosi, la dottrina e la giurisprudenza hanno preso atto che, nella realtà quotidiana, anche le minorenni hanno e hanno quasi sempre avuto rapporti sessuali ben prima degli anni 18. Per cui, come nella fattispecie del sexting tra adulti, anche nel caso della pornografia minorile, il video o la foto, se la ragazza ultra14enne è consenziente, non costituiscono reato, soprattutto se si tratta, come evidenziato in precedenza, di immagini audiovisive dove l’adolescente quasi maggiorenne è “semplicemente” nuda, non subisce “atti sessuali” jure stricto e non è stata minacciata o indotta con violenza.
D’altra parte, la giuspenalistica ha semplicemente preso consapevolezza del fatto che, nell’era degli smartphone e della liberalizzazione dei costumi sessuali giovanili, è normale o, perlomeno, diffuso il sexting tra un ragazzo poco più o poco meno che maggiorenne e una coetanea di pari età.
…anzi, a certe condizioni, non sussiste il reato di pornografia minorile ex art. 600 ter c.p.
Dal 2018, la Cassazione, in numerosi precedenti, ha sostenuto che l’art. 600 ter c.p., in tema di pornografia minorile, non è soggetto a un’applicazione automaticamente inflessibile e indistinta. Ovverosia, per i giudici di legittimità, fare pornografia tra o con minorenni non è reato se la minore ha già compiuto i 14 anni, se l’ultra14enne è consenziente, se la ragazza quasi maggiorenne “non è strumentalizzata” e se le immagini sono prodotte “in un contesto relazionale paritario”.
Inoltre, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 91 del 2024, richiede che l’età tra i partecipanti al sexting sia “quasi paritaria” (dai 14 ai 20 o 23 anni circa). Ciononostante, taluni dottrinari hanno fatto notare che l’art. 600 ter c.p., nella propria ratio originaria, era più intransigente; dunque, per molti autori, la Cassazione e la Consulta hanno concesso alla minore ultra14enne un’eccessiva libertà di autodeterminarsi sessualmente.
La morale della vicenda: meglio evitare i porno amatoriali di coppia
Come notato dal legislatore dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la pornografia, specialmente se non consensuale, è psicologicamente umiliante per la donna, anche se si tratta di semplici immagini di nudo. Ciò vale, a maggior ragione, per le ragazze adolescenti tra i 14 e i 17 anni.
Pertanto, è sempre meglio evitare complicazioni inutili durante i rapporti intimi. Riprendere con lo smartphone in chat i propri rapporti intimi non è sempre reato, ma non è nemmeno obbligatorio. Guglielmo di Occam direbbe: entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini secondo la licenza per uso libero e gratuito.
Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

















