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Home TEMATICHE CIVILI

Diritto all’oblio oncologico, finalmente è legge

Una vittoria per un milione di ex malati. Una vera e propria rivoluzione culturale, la cui applicazione viene monitorata dal Garante per la protezione dei dati personali

Emanuela Susmel by Emanuela Susmel
5 Gennaio 2024
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, SALUTE-MEDICINA, TEMATICHE CIVILI
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Una vittoria per un milione di ex malati. Una vera e propria rivoluzione culturale, la cui applicazione viene monitorata dal Garante per la protezione dei dati personali

A quattro mesi dalla prima approvazione alla Camera, il 5 dicembre scorso il Senato italiano ha approvato, all’unanimità e in via definitiva, un testo unificato rivoluzionario: quello che consente agli ex malati di cancro di non restare relegati ai margini della società in cui vivono, tutelandoli in dignità e diritti. Si tratta di un vero e proprio traguardo in fatto di etica e civiltà, desiderato tanto dagli ex pazienti oncologici quanto dalla comunità scientifica e la cui corretta applicazione viene vigilata dal Garante per la protezione dei dati personali. Scopriamone i dettagli.

Diritto all’oblio oncologico: significato
È il diritto, per una persona – si stima un milione di individui –, di non fare menzione di un’esperienza di malattia oncologica vissuta, qualora il tempo trascorso e le attuali condizioni di salute ne abbiano cancellato la rilevanza. Conseguentemente gli spetta anche il non essere più oggetto di indagine per la medesima motivazione. Ma anche – e soprattutto – la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione; non da ultimo, l’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi e alle procedure di adozione di minori.

Il concetto di “tempo trascorso”, quello in cui è scomparso il rischio in eccesso conseguente al cancro, non lascia ombra al dubbio: dieci anni a partire dal termine delle cure attive per gli adulti; cinque anni per le malattie oncologiche diagnosticate prima del compimento dei 21 anni di età. In entrambi i casi non devono essersi verificati casi di recidiva.
Il titolo del testo unificato
Il testo unificato pdl A.C. 249 ed abb., A.S. 851 è intitolato Disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all’oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.

È stato firmato in primis dalle onorevoli Maria Elena Boschi (Italia viva) e Patrizia Marrocco (Forza Italia): si tratta, in sostanza, di un allineamento normativo italiano al Piano europeo di lotta contro il cancro, in un’epoca in cui questa malattia non deve più essere considerata discriminatoria.
Il testo unificato: gli articoli
Il testo si compone di cinque articoli. Il primo definisce l’oggetto e le finalità dell’intervento normativo; il secondo, il terzo e il quarto disciplinano le condizioni necessarie per il rispetto del diritto all’oblio oncologico nei diversi ambiti in cui esso opera.

L’articolo 2 non ammette – per stipule o rinnovi di contratti bancari, finanziari e assicurativi – richieste di informazioni su patologie oncologiche contratte e conclusesi; nemmeno quelle fornite da fonti diverse dagli interessati. Quanto al tempo trascorso rispetto alla stipula o il rinnovo, più di dieci anni dalla data della richiesta per gli adulti; più di cinque anni qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Viene anche sancito il divieto di apporre limiti, costi e oneri aggiuntivi o trattamenti differenti rispetto a quelli già applicati alla generalità dei consumatori e di richiedere lo svolgimento di accertamenti sanitari ai fini della stipulazione dei contratti.
L’articolo 3 “libera” gli ex malati oncologici riguardo alla possibilità di adottare minori, mentre l’articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali.
Articolo 2: i dati sensibili non più rilevanti
Come detto, l’articolo 2 fa decadere la rilevanza delle informazioni sulle patologie oncologiche guarite entro i termini di tempo sopra citati.

È onere degli interessati inviare al contraente una Pec o una raccomandata accertante la certificazione della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della legge in esame. Il contraente – istituto bancario, finanziario, assicurativo e di investimento – ha tempo trenta giorni per cancellare dette informazioni dal suo archivio.
In caso di violazione di queste disposizioni è prevista la nullità delle singole clausole difformi dai princìpi di cui alla legge.

Le immagini: foto a uso gratuito da Pexels; autori cottonbro studio; Miguel Á. Padriñán (il fiocco rosa, simbolo del cancro al seno) e SHVETS production.

Emanuela Susmel

(LucidaMente 3000, anno XIX, n. 217, gennaio 2024)

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Tags: boschicancrodirittofocusleggemalatiobliopatologie oncologiche
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