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Home GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO

I funghi allucinogeni nella giurisprudenza svizzera e italiana

Le leggi e le sentenze dei due Paesi tendono a tutelare la salute dei singoli così come della collettività. È forte il rischio di una sottovalutazione degli effetti delle sostanze psicoattive, soprattutto nei giovani

Andrea Baiguera Altieri by Andrea Baiguera Altieri
1 Novembre 2020
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, MONDO E GLOBALIZZAZIONE, SALUTE-MEDICINA, TEMATICHE CIVILI
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Le leggi e le sentenze dei due Paesi tendono a tutelare la salute dei singoli così come della collettività. È forte il rischio di una sottovalutazione degli effetti delle sostanze psicoattive, soprattutto nei giovani

Con una storica sentenza del 2001, il Tribunale penale federale svizzero ha dichiarato che il commercio di funghi allucinogeni contenenti psilocibina non viola la Legge federale sugli stupefacenti, ma la vendita di questi funghi, che mettono in pericolo la salute pubblica, viola la Legge federale sulle derrate alimentari. Questa decisione del 2001, che comunque vale anche oggi linea generale, riguardava un cittadino svizzero del Canton Argovia, il quale si era giustificato, dinnanzi ai magistrati, sostenendo che non è scientificamente provata la pericolosità tossicologica del principio attivo contenuto nei cosiddetti “funghi magici”.

Ciononostante, il Tribunale penale federale della Confederazione ha affermato che gli alimenti dannosi per il fisico e la psiche sono illegali, anche se essi non sono ufficialmente catalogati come droghe. Perdersi nella distinzione tra i prodotti alimentari dannosi e le droghe è un cavillo fuorviante, soprattutto quando, come nel caso dei magic mushrooms, la sostanza allucinogena va masticata e addirittura viene venduta, per passare le frontiere, con la catalogazione ingannevole di “verdura commestibile”. Anzi, il condannato, nella propria fantasia autodifensiva, aveva affermato, per evitare le debite sanzioni, di voler destinare i funghi da lui coltivati a varie aziende agricole, per sperimentare gli effetti della psilocibina su bovini e suini. Senz’altro, le nostre congratulazioni vanno pure all’ottimo avvocato dello spacciatore, munito di un’inventiva degna di una commedia comica di Totò. Del resto, giustamente, altre sentenze del Tribunale penale federale svizzero avevano già affermato che anche un fungo va considerato come un “preparato drogante”, a prescindere dai dettagli e dal legittimo arrampicarsi sugli specchi da parte dei narcotrafficanti.

Quindi, nel vigente Diritto penale svizzero, tutti i funghi psichedelici sono e rimangono una sostanza stupefacente proibita, anche se essi si presentano sotto forma di un alimento da masticare e deglutire. Per i magistrati elvetici, quello che conta veramente è che la psilocibina produce danni corporali e può provocare alterazioni psicotiche che danneggiano la fisiologia umana, la percezione dei pericoli e la corretta guida di automobili. In effetti, è stato provato dalla Medicina legale che i “funghi divini” provocano gravi effetti collaterali, al pari dell’Lsd e della mescalina, anche se apparentemente si tratta di un genere alimentare innocuo.

I funghi allucinogeni mettono in pericolo la salute collettiva, specialmente quella dei giovani o giovanissimi assuntori in cerca di emozioni forti. Sarebbe ipocrita e socialmente scandaloso non punire lo smercio dei funghi allucinogeni solo perché le tabelle annesse alla Legge federale svizzera sugli stupefacenti non sono state ancora aggiornate e non vietano i principi attivi della psilocibina e della psilocina. D’altra parte, anche sotto il profilo della tecnica giuridica, ci sono ben tre recenti sentenze del Tribunale penale federale svizzero ai sensi delle quali ciò che veramente è importante, come nel caso del Testo unico 309/90 in Italia, è la tutela della salute sia del singolo consumatore sia di tutti coloro che, nel tessuto collettivo, entrano in contatto con una determinata droga. Uno stupefacente, anche se qualificato dalla Legge come “alimento” o “integratore alimentare”, non dev’essere ignorato o legalizzato alla leggera, poiché esso potrebbe ledere il diritto alla vita e alla salute dell’assuntore. È questo il caso anche della Corte costituzionale italiana, che, in tema di funghi allucinogeni, ha sempre tenuto ben presente il comma 1 dell’articolo 32 della Costituzione in materia di protezione della salute collettiva.

Oltretutto, i funghi magici sono una sostanza d’abuso tipicamente giovanile e questo dettaglio aumenta ancor di più l’esigenza di protezione di tossicodipendenti ancora ingenui e inesperti. In effetti, già negli anni Novanta, il Consiglio federale di Berna parlava di controllo, rigore, riduzione del danno e sequestro immediato delle sementi, che, con le tecniche ogm, rendono i funghi psichedelici coltivabili in maniera molto facile e poco dispendiosa. Dal punto di vista delle applicazioni terapeutiche, i funghi alla psilocibina della famiglia psilocybe, così come l’Lsd, mostrano un grande potenziale nella cura della cefalea a grappolo e della depressione persistente.

Nella Medicina forense anglofona abbondano gli studi sull’impiego terapeutico di droghe vegetali (smart drugs) come gli allucinogeni. Viceversa, nella Giurisprudenza italiana, nonché nel Testo unico 309/90, si fatica a trovare anche un solo riferimento di legittimità afferente all’uso terapeutico degli stupefacenti non tradizionali. Anzi, si è rivelato il rischio di assunzione delle comuni benzodiazepine e degli oppiacei, con i quali è possibile pervenire all’overdose, mentre psilocibina e psilocina assunte da sole sarebbero abbastanza sicure. Senz’altro, non mancano eccessi di ottimismo. L’uso terapeutico delle smart drugs, infatti, non è completamente aproblematico ed esso va monitorato nel lungo periodo. Il rischio è quello di veicolare un’idea nazionalpopolare eccessivamente positiva in tema di smart drugs. D’altra parte, sono comunque e sempre necessari un rigoroso e severo controllo medico e una conferma tecnica di non breve periodo. Le sperimentazioni vanno recepite con la massima prudenza, giacché pare forzata o strumentalizzata l’immagine di uno stupefacente vegetale privo di effetti collaterali e di controindicazioni.

Si tratta pur sempre di esperimenti non garantiti da monitoraggi statistici pluridecennali. Del resto, è tipico dell’antiproibizionismo anglosassone sopravvalutare gli eventuali effetti terapeutici delle nuove droghe sudamericane e africane di origine etnica. Non si intendono negare le potenzialità curative dei funghi allucinogeni, ma, senza dubbio, l’automedicazione va vigorosamente rigettata e sanzionata. La psilocina e la psilocibina necessitano, categoricamente e costantemente, di un accompagnamento terapeutico professionale, che solo un medico può fornire. Bisogna pronunciare una decisa condanna nei confronti della posizione pseudoliberista, la quale vorrebbe legalizzare stupefacenti vegetali come se si trattasse di sostanze innocue solo perché derivate da tecniche di coltivazione plurisecolari.

Viceversa, come dimostra l’esempio dei funghi allucinogeni, è profondamente erroneo predicare presunti effetti terapeutici quasi miracolosi di erbe forse causa primaria di gravi effetti collaterali. In epoca attuale domina un ambientalismo malgestito e malinteso, che tende a esaltare il valore delle cure cosiddette “bio”. La herbal ecstasy e i funghi magici debbono essere sottoposti a un serio regime proibizionista, tranne nel caso dell’impiego analgesico, purché esso sia seguito da specialisti muniti dell’indispensabile esperienza. L’automedicazione con le smart drugs costituisce un imperdonabile errore, le cui conseguenze tossicologiche si manifestano sul cervello soprattutto nel lungo periodo. La tecnica erboristica va sottoposta alla massima attenzione e a un rigido controllo pubblico-sanitario, giacché è demagogico parlare di una nuova “medicina verde” allegramente e spensieratamente legata a pratiche etniche o tradizionali molto pericolose e ambigue. La tutela dell’ambiente, come insegna l’esempio dei funghi psichedelici, non coincide con il sottovalutare prodotti agricoli potenzialmente mortali, a prescindere dalle bambinesche pubblicizzazioni televisive e via web. Non si debbono sminuire le proprietà altamente psicoattive di derivati vegetali allucinogeni o, comunque, destabilizzanti sotto il profilo psicofisico.

Le immagini: a uso gratuito da unsplash.com e shutterstock.com.

Andrea Baiguera Altieri

(LucidaMente 3000, anno XV, n. 179, novembre 2020)

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Tags: allucinogenidroghefunghileggelegislazionelucidamentemagic mushroomspericolositàsmart drugssvizzeraterapia
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Comments 1

  1. Grazia S. says:
    3 anni ago

    Credo che lo stesso discorso da lei espresso in questo articolo si possa fare un po’ su tutto ciò che ingeriamo, inaliamo, immettiamo nel nostro corpo. Esiste sicuramente un fattore culturale che porta semplicemente a mettere nelle pubblicità scritte o voci che passano velocissime per dirti “fai attenzione” per alcool, zuccheri, medicinali. Sento profondamente che non sia cosa ma “come” assumiamo le sostanze (che siano cibo, droghe, farmaci o sostanze che danno dipendenza o inducono malessere). “I funghi allucinogeni mettono in pericolo la salute collettiva, specialmente quella dei giovani o giovanissimi assuntori in cerca di emozioni forti. Sarebbe ipocrita e socialmente scandaloso non punire lo smercio dei funghi allucinogeni…” Si, è ipocrita e socialmente scandaloso non punire lo smercio di alcool (vedi l’entrata nel mercato di “bibite alcolizzate” destinate ai giovanissimi) e medicinali, alimenti provenienti da allevamenti intensivi, l’inquinamento da sostanze chimiche… ci sono vari metri e varie misure dettate da convenzioni sociali e culturali oltre che da interessi economici. La legge non è uguale per tutti, la legge non tutela tutti, la legge non è la panacea di tutti i mali, la legge si muove sulle orme della civilizzazione, dell’emancipazione e la cultura di un popolo.
    EDUCARE ALL’UMANO ed EDUCARE tout court, hanno bisogno di ritornare sulla ribalta della riflessione e della pratica.

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