La Corte costituzionale italiana, nel corso dei decenni, ha sviluppato una Giurisprudenza via via sempre più umanizzante, che respinge l’idea del condannato quale “scarto sociale” da espellere per sempre dalla società civile
Il comma 3 articolo 27 della Costituzione italiana afferma che la pena detentiva deve avere una funzione pedagogica; dunque, essa deve tendere alla rieducazione del condannato, che, benché recluso e inserito in un difficile percorso rieducativo, non dovrebbe mai perdere la propria dignità di essere umano.
Per molti anni, tuttavia, tale indicazione di principio è rimasta lettera morta, poiché predominava un modello di Stato liberale, non democratico-sociale. Ovverosia, all’Autorità costituita importava, e forse importa tutt’oggi, reprimere le devianze e garantire l’Ordine costituito, senza porre troppa attenzione a chi, nella propria vita, ha certamente sbagliato nel commettere reati, ma è alla ricerca di un autoriscatto morale ed esistenziale.
Per troppo tempo, la stessa Corte costituzionale, nonostante il richiamo esplicito del comma 3 art. 27 Cost., non ha manifestato un interesse vero e primario nei confronti del problema del reinserimento dei detenuti.
La prima fase della Giurisprudenza costituzionale italiana in tema di rieducatività del carcere
Dagli Anni Sessanta agli Anni Ottanta del Novecento, la Giurisprudenza e la Dottrina costituzionalistiche italiane sono state caratterizzate da un severo, anzi severissimo retribuzionismo disperante e disumanizzante. Il desolante scenario di questa prima fase è tristemente aperto da Consulta 12/1966, la quale esalta la protezione della società dalla delinquenza, facendo passare in secondo piano il principio di risocializzazione del detenuto.
Analoghe osservazioni valgono per Consulta nn. 22/1971, 119/1975, 237/1984, 102/1985 e 169/1985. In tutte queste Sentenze, la Corte costituzionale, più o meno direttamente, asserisce che l’Ordinamento giuridico ha altre priorità e che l’ideale di una pena detentiva rieducante non riveste un’importanza assoluta. L’essenziale, in questo primo periodo di esegesi giurisprudenziale, è prevenire i reati, garantire la pace sociale e, soprattutto, “dare una lezione” a chi ha infranto le regole.
La seconda fase giurisprudenziale: dal buio del “fargliela pagare” alla luce del “farlo cambiare”
Negli Anni Ottanta del Novecento, i magistrati della Corte costituzionale hanno iniziato a rendersi conto che la ratio riabilitativa di cui al comma 3 Art. 27 Cost. non è opzionale, bensì essenziale. Ad esempio, Consulta nn. 274/1983, 50/1980 e 364/1988 hanno valorizzato la “funzione rieducativa” della sanzione criminale.
Tuttavia, il vero e proprio spartiacque è stato Consulta 313/1990, in cui la Corte costituzionale ha precisato, dopo decenni di oscurantismo antilluminista, che la rieducatività del carcere costituisce o, perlomeno, dovrebbe costituire l’ontologia profonda del trattamento penitenziario e non una funzione meramente eventuale o secondaria
Come notato unanimemente dalla Dottrina italofona, Consulta 313/1990 ha avuto il merito di porre veramente e definitivamente al centro la rieducazione del condannato e il proprio reinserimento nella società dopo l’espiazione della pena. D’altra parte, questo era quanto pensato nei Lavori preparatori della stessa Assemblea costituente, che postulava l’assoluta ed inderogabile centralità del comma 3 Art. 27 Cost.
Anzi, per il vero, Consulta 313/1990 ha anche indirettamente avvicinato il Costituzionalismo italiano all’attuale interpretazione “umanistica” dell’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo (Cedu) da parte della Corte europea dei Diritti dell’uomo (Corte Edu di Strasburgo). Vale a dire che è inaccettabile, per un Ordinamento europeo, una concezione e un’esecuzione «inumana e degradante» della carcerazione (leggi La proibizione e le sanzioni della tortura in Europa o Ergastolo, una pena da abolire).
Eppure, ci sono ancora Precedenti ambigui
Il valore innovativo di Consulta 313/1990 è innegabile. Ciononostante, non sono mancate tristi regressioni interpretative e tentennamenti ermeneutici. Per esempio, Consulta 306/1993 mette in dubbio la totale e totalizzante supremazia gerarchica della clausola rieducativa.
Del pari, Consulta 257/2006 e Consulta 78/2007 tendono alle interpretazioni del passato, negando la precettività apicale del comma 3 Art. 27 Cost., il quale va inteso come una norma primaria e non come un fine relativo o meramente potenziale.
La terza fase: “Fatti non foste a viver come bruti…”
Dopo una sessantina d’anni di dubbi e mezze parole, finalmente, Consulta 149/2018 ha statuito che la rieducatività del carcere «non è sacrificabile sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena». Parimenti, Consulta 139/2025 e Consulta 201/2025 hanno fermamente dichiarato che il comma 3 Art. 27 Cost. è, come direbbe Hans Kelsen, una Grundnorm assoluta e assolutizzante e non derogabile nemmeno in situazioni emergenziali.
Rieducare il condannato rappresenta la natura profonda del carcere, la ragione stessa dell’esistenza della sanzione criminale. L’intero Ordinamento penitenziario ha senso, nel Diritto italiano, solo se esso è risocializzativo e non solamente o primariamente punitivo. Questo, d’altra parte, è anche il punto di vista della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Finalmente, con Consulta nn. 149/2018, 139/2025 e 201/2025, la ratio della “dignità umana” del detenuto assurge a norma fondante. Nel Diritto italiano e, più latamente, europeo, l’umanizzazione delle pene costituisce oggi un valore ontologico e prioritario.
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Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)


















