Il Testo Unico sugli stupefacenti: chiarimenti sulla differenziazione dei ruoli all’interno delle associazioni a delinquere e sulle aggravanti nonché sulle attenuanti e sul ravvedimento operoso
Il Legislatore italiano, consapevole dell’acuta pericolosità sociale del narcotraffico organizzato, ha voluto dedicare a tale tematica l’articolo 74 Testo Unico (TU) 309/90, che si distingue dall’articolo 416 del Codice penale poiché, quando l’associazione per delinquere commercia stupefacenti (articolo 74 TU 309/90), le pene sono inasprite ancor di più che nel caso dell’associazione per delinquere ordinaria (articolo 416 Codice penale).
Il concetto di “accordo”
Basti pensare che il gregario di un sodalizio comune non aggravato rischia fino a sette anni di reclusione, mentre chi, senza aggravanti, si associa per trafficare sostanze illecite può soggiacere alla pena della reclusione non inferiore a vent’anni. A parere di chi redige, si tratta di limiti edittali troppo severi, ma è pur vero che l’articolo 74 TU 309/90 è nato negli anni in cui l’eroina seminava tra i giovani e nelle famiglie morte e dolore.
Negli anni Novanta del Novecento, la Corte di Cassazione sanzionava subito qualunque forma di “patto” fra tre o più associati che prendevano contatti con i fornitori internazionali al fine di avviare un’attività organizzata di spaccio. Invece, negli anni Duemila, la Cassazione, in decine e decine di sentenze, richiede che l’“accordo” tra gli associati per delinquere sia o, perlomeno, sia stato, concretamente, fattualmente, marcatamente dannoso o pericoloso.
Dunque, l’articolo 74 TU 309/90 viene applicato solamente in presenza di aggregazioni antisociali e antigiuridiche estremamente destabilizzanti e relativamente potenti. Inoltre, un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti dev’essere stabile, gerarchicamente organizzata, duratura e munita di un ben preciso programma criminale.
Il ruolo del “partecipe”, del “promotore” e il grado della loro volontà dolosa
Come in tutte le organizzazioni illecite, anche in quella descritta dall’articolo 74 TU 309/90 c’è chi comanda e chi esegue gli ordini dei superiori. Soltanto che il promotore/capoclan va incontro a una pena detentiva non inferiore a vent’anni (comma 1 articolo 74 TU 309/90), mentre chi è solo compartecipe/sottomesso è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni (comma 2 articolo 74 TU 309/90).
Questa regola, come specificato da Cassazione, Sezione penale III, 25 febbraio 2016, n. 48568, vale pure all’interno dei sodalizi a conduzione familiare, i quali sono considerati particolarmente “pericolosi”, in quanto i vincoli parentali o coniugali aumentano l’omertà e la solidarietà tra i correi.
In linea di principio, la Suprema Corte postula, ai fini della precettività dell’articolo 74 TU 309/90, un dolo molto intenso, ovverosia il sodale è tale se è pienamente consapevole circa il fatto di far parte di un gruppo organizzato che traffica droghe. Tuttavia, come prevedibile, il deliberato consenso di un promotore sarà maggiormente grave rispetto a quel più vago “sentore di antigiuridicità” recato di solito dal semplice partecipe, che non conosce certi dettagli del programma criminoso della consorteria.
Le aggravanti: dieci o più aggregati, partecipazione di associati tossicodipendenti, uso o disponibilità di armi, commercio di sostanze tagliate male
L’associazione per delinquere di cui all’articolo 74 TU 309/90 si reputa “aggravata” se il numero di compartecipi è pari o superiore a dieci e/o se, tra gli associati, vi sono persone tossicodipendenti, quindi propense a commettere con disinvoltura delitti particolarmente spregiudicati e violenti (comma 3 articolo 74 TU 309/90).
Come prevedibile, le pene sono aumentate, (comma 4 articolo 74 TU 309/90), se la congrega che commercia droghe si avvale dell’uso di armi o materie esplodenti. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che, in capo ai promotori, si presume sempre la conoscenza della disponibilità di armi, mentre può darsi che i meri partecipi privi di ruoli apicali non conoscessero l’esistenza di forme di delinquenza armata. All’opposto, nell’articolo 416 bis Codice penale, in tema di mafie, la disponibilità di armi si presume sempre e tassativamente nota tanto ai capi quanto ai gregari.
Secondo il comma 5 articolo 74 TU 309/90, è “atto aggravato” commerciare in forma associata sostanze adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva [si veda pure la lettera e) comma 1 articolo 80 TU 309/90].
Le attenuanti: la commissione di reati di lieve entità in tema di stupefacenti e il ravvedimento operoso
Il comma 6 articolo 74 TU 309/90 diminuisce le pene qualora l’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico realizzi il reato della “lieve entità” di cui al comma 5 articolo 73 TU 309/90. Ovverosia, è oggettivamente e comprensibilmente “meno grave” commerciare droghe il cui smercio sia “attenuato” sotto il profilo dei mezzi, delle modalità, delle circostanze, della qualità o della quantità delle sostanze.
Cassazione, Sezione penale III, 6 febbraio 2018, n. 44837 si spinge ad affermare che tale comma 6 articolo 74 TU 309/90 è applicabile solo qualora, nel caso concreto, l’intera associazione per delinquere persegua finalità delittuose “lievi”. Per esempio, un narcotraffico internazionale milionario non sarà mai paragonabile a un piccolo sodalizio di provincia nato da pochi disperati in cerca di qualche soldo in più.
Il comma 7 articolo 74 TU 309/90 prevede benefici per il compartecipe che aiuta le Autorità a scoprire o fermare l’attività illegale di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Nella Giurisprudenza di legittimità degli anni Duemila, questa dissociazione del correo è premiata anche se è attuata dopo le indagini preliminari o addirittura dopo la sentenza di primo grado.
Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini.
Andrea Baiguera Altieri
(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)



















