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Home TEMATICHE CIVILI

Lo stupro di una persona sotto l’effetto di alcol o stupefacenti

Le bevande alcoliche e le droghe, se assunte prima di un rapporto sessuale, possono togliere lucidità, sino al punto da annullare la validità del consenso del soggetto passivo a consumare l’amplesso

Andrea Baiguera Altieri by Andrea Baiguera Altieri
30 Settembre 2026
in GIURISPRUDENZA-DIRITTO DEL LAVORO, TEMATICHE CIVILI
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Lo stupro di una persona sotto l’effetto di alcol o stupefacenti
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Le bevande alcoliche e le droghe, se assunte prima di un rapporto sessuale, possono togliere lucidità, sino al punto da annullare la validità del consenso del soggetto passivo a consumare l’amplesso

Nell’ordinamento giuridico italiano, si distingue tra la violenza sessuale per costrizione (articolo 609 bis comma 1 del Codice penale – nel prosieguo cp) e la violenza sessuale per induzione (numero 1 comma 2 art. 609 bis cp).
Nel caso in cui la vittima abbia assunto, prima del rapporto sessuale, alcol o stupefacenti, se tali sostanze hanno annichilito totalmente la sua capacità di manifestare consenso, la violenza sessuale è di natura costrittiva (comma 1 art. 609 bis cp); se, invece, le sostanze hanno inficiato solo in parte la capacità di intendere e di volere del soggetto passivo, in tal caso la violenza sessuale è di carattere induttivo (n. 1 comma 2 art. 609 bis cp) [leggi pure Gli illeciti di incitamento all’uso di droghe].

È fondamentale, nel Diritto penale sessuale, il rispetto del consenso della donna
È da notare che la Corte di Cassazione, al fine di massimizzare la tutela della parte lesa, reputa indifferente il fatto che la persona violentata abbia assunto per sua autonoma iniziativa, oppure no, le bevande alcoliche o le droghe. A tal proposito, infatti, Cassazione, 15 dicembre 2023, afferma che «la condizione di inferiorità della vittima dev’essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l’hanno generata».

In ultima analisi, a livello di presupposti normativi, tanto il comma 1 art. 609 bis cp (in tema di violenza per costrizione) quanto il n. 1 comma 2 art. 609 bis cp (in tema di violenza per induzione) pongono al centro, seppur implicitamente, la tematica del rispetto assoluto del consenso, o meno, della donna all’atto sessuale. Per esempio, a prescindere dagli specifici dettagli del caso giudicato, Cassazione, 18 marzo 2015, precisa che, nel rapporto sessuale, l’uomo, che, di solito, è il soggetto attivo, deve rispettare «la libertà di autodeterminazione della partner, poiché è proprio il bene della libertà della persona a costituire, rispetto al passato, il bene giuridico protetto dall’art. 609 bis cp».
La mancata reattività istantanea della donna non costituisce una forma di consenso implicito
Soprattutto nei casi in cui la persona offesa è stordita da alcol e/o stupefacenti, l’assenza di una reazione subitanea non sta a significare la dazione implicita del consenso. Per esempio, Cassazione, 6 agosto 2024, specifica che la «immobilità tonica» del soggetto passivo durante il rapporto sessuale non consenziente può essere una strategia della donna costretta o indotta, la quale non reagisce per liberarsi nel più breve tempo possibile dall’atto sessuale non voluto.

Del pari, in Cassazione, 6 agosto 2024, e in Cassazione, 19 gennaio 2022, la suprema Corte ha categoricamente negato che vi possa essere un “consenso implicito” solo perché la ragazza, prima di subire il rapporto, è stata troppo espansiva o, quantomeno, molto cordiale con il soggetto agente. Oppure ancora, in Cassazione, 9 giugno 2017, il fatto che la vittima abbia già fatto sesso con il reo altre volte non legittima l’uomo a presumere sempre e comunque il consenso nelle occasioni future.
Emblematica è pure Cassazione, 12 febbraio 2020, la quale ha affermato che non esisteva consenso all’atto sessuale anche se la vittima, dopo il rapporto intimo subito, si è fatta riaccompagnare a casa dal responsabile della violenza. In buona sostanza, nel Diritto penale italiano, sebbene la donna sia ubriaca o drogata, ciò non reca mai alla “presunzione del consenso”, che, per la Cassazione, deve avere il carattere della “chiarezza”.
La dottrina anglo-statunitense del “consenso affermativo”
Negli ordinamenti anglofoni, gli atti sessuali penetrativi seguono la ferrea regola dell’“only yes means yes” (“solo sì vuol dire sì”). Questa regola impone all’uomo di accertarsi molto accuratamente della sussistenza del consenso della donna prima di procedere alla consumazione dell’atto erotico completo; siffatta ratio vale anche nel contesto dell’uso pregresso di alcol o stupefacenti.

In Italia, la ratio anglo-statunitense del consenso affermativo è stata utilizzata in Cassazione, 20 novembre 2019, sentenza nella quale si sostiene che «vista la condizione in cui la vittima [completamente ubriaca, ndr] si trovava, l’agente avrebbe dovuto accertarsi che questa fosse in condizione di esprimere un valido consenso all’atto sessuale».
A parere di chi redige, il brocardo “only yes means yes” è eccessivamente rigoristico, nel senso che esso non può sempre essere applicato in contesti estremamente disordinati e caotici come quelli dell’assunzione di sostanze d’abuso prima di intrattenere un rapporto sessuale.
Molto dipende dal “grado” di intossicazione provocato dall’alcol o dalla droga
Negli anni Duemila, decine e decine di precedenti della corte di Cassazione hanno messo in evidenza che le bevande alcoliche e gli stupefacenti non sempre tolgono, in misura parziale o totale, la capacità di intendere o di volere. Per esempio, le sezioni unite della suprema Corte, in una sentenza del 2020, hanno statuito che è compito del magistrato giudicante distinguere quando la reattività della vittima sia “parzialmente”, “totalmente” o “per nulla” compromessa. Similmente, Cassazione 19 giugno 2018 (confermata, quattro anni dopo, da Cassazione 8 febbraio 2022), ha rilevato che «il vizio di volontà [nella persona violentata, ndr] dev’essere accertato caso per caso, senza poter essere presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovava la persona».

In Dottrina vi sono stati autori che hanno opportunamente fatto notare come le bevande alcoliche cagionino effetti psicotropi differenti a seconda del sesso, dell’età e della robustezza fisica. Analoga osservazione vale pure per gli stupefacenti. Ad esempio, la cocaina provoca stimoli eccitanti, mentre la cannabis tende ad aumentare la sonnolenza e, quindi, la mancanza di reattività. Per conseguenza, è necessario che il giudice non si limiti all’analisi dei referti medico-tossicologici, poiché la violenza sessuale ai danni di un soggetto ubriaco o drogato va qualificata anche in base alla qualità della sostanza assunta e al grado di stordimento provocato.

Di argomento analogo, si possono consultare pure: Quando il bacio molesto o inaspettato può essere perseguito penalmente; La produzione di pornografia amatoriale nei contesti di coppia: quando diventa illegale? e Sessualità e rispetto della dignità umana tra Diritto, cultura e cristianesimo.

Le immagini: elaborate con l’intelligenza artificiale generativa attraverso Google Gemini secondo la licenza per uso libero e gratuito.

Andrea Baiguera Altieri

(Pensieri divergenti. Libero blog indipendente e non allineato)

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Tags: alcolconsensocostrizionefocusinduzionestupefacentiviolenza sessuale
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